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Le forme convenzionali ex art. 1352 cc
 
Con riferimento alla forma degli atti giuridici devono, poi, essere esaminate le forme convenzionali; l'art. 1352 cc stabilisce che una determinata forma possa essere scelta dalle parti per la futura conclusione del contratto, in tal caso la norma pone la presunzione che la forma sia stata scelta dai contraenti ai fini della validità dei futuri contratti; la norma stabilisce, infine, che il patto tra le parti volto ad imporre la forma scritta per i futuri contratti richiede analogamente la forma scritta.

La dottrina riconduce questo tipo di contratti nell'alveo dei negozi normativi.
 
La presunzione che la forma sia stata scelta ai fini della validità dei futuri contratti, sembrerebbe implicare che il mancato rispetto della forma nei successivi contratti ne determini la nullità.
 
Per altra dottrina, la violazione dell'accordo sulla forma non determinerebbe la nullità dei futuri contratti in quanto si tratterebbe di una conseguenza di natura sanzionatoria che solo la legge in via diretta avrebbe il potere di comminare; ove il vizio fosse quello della nullità, si argomenta, ciò significherebbe la possibilità, per le parti, di introdurre ad libitum nuove ipotesi di nullità mentre tale competenza sarebbe da considerare come riservata esclusivamente al Legislatore. Secondo questa dottrina, il contratto non rispettoso del vincolo formale concordato tra le parti è solo ineficace. L'accordo sulla forma sarebbe, dunque, da considerare una condizione sospensiva d'efficacia del contratto.

Mette conto sottolineare come, secondo altra minoritaria dottrina, il mancato rispetto della forma convenzionalmente scelta per la stipula di successivi contratti determinerebbe, addirittura, l'inesistenza del contratto stipulato in conflitto con i vincoli di forma convenzionalmente assunti.

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