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licenziamento: ricorso inammissibile e decadenza |
Impugnazione licenziamento dichiarazione di inammissibilità
per erroneità del rito e decadenza ex art. 6 l. n. 604/66
Una questione che si è spesso posta nella giurisprudenza di
merito ma che non risulta avere ricevuto una espressa risposta da parte dei
giudici di legittimità è quella dell’eventuale effetto impeditivo della
decadenza ex art. 6 della l. n. 604/66 di un ricorso proposto con un rito
errato in relazione ad una domanda avente ad oggetto l’impugnativa di un
licenziamento con istanza di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori che si concluda con una pronuncia di inammissibilità della domanda.
Il punto controverso è che, a prescindere dall’eventuale erroneità della
pronuncia che abbia dichiarato l’inammissibilità anziché convertire il rito,
così come nell’estinzione del processo, la chiusura del processo in rito
dovrebbe determinare la perdita degli effetti sostanziali e processuali della
domanda.
TRIBUNALE DI FIRENZE 7 ottobre 2014 - RIZZO Giud. La tempestiva proposizione dell’impugnativa del licenziamento con le forme dell’art. 1, co. 48, l. 92/2012 impedisce definitivamente la decadenza di cui all’art. 6, co. 2, l. n. 604/1966, anche qualora il ricorso sia dichiarato inammissibile per errore sul rito. Cassazione civile, sez. II, 18/01/2007, n. 1090
La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la
decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una
volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad
ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione
giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza qualora il giudizio
si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale; infatti,
l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310
comma 2 c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti
processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le
specifiche deroghe normative (come ad es. quella di cui all'art. 2954 comma 3
c.c.). D'altra parte, la non estensione alla decadenza dell'effetto
interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione,
secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non
omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la
prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per
il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e,
la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un
termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una
determinata situazione giuridica.
Il caso affrontato dal Tribunale di Firenze riguardava una lavoratrice che aveva impugnato con le forme del rito
specifico accelerato il licenziamento intimato per fittizia cessazione
dell’attività; non è chiaro perché il tribunale abbia accolto l’eccezione di
inammissibilità per errore sul rito, ma, quel che è certo è che la ricorrente,
anziché opporsi all’ordinanza, ha preferito riproporre la domanda di
impugnativa del licenziamento, con le forme del rito del lavoro, confidando
nell’ormai perfezionatosi effetto impeditivo della decadenza di cui all’art. 6,
co. 2, l. n. 604/1966.
Le questioni poste sono due: da un lato, c’è il problema dell’errore sul rito e della
possibilità del suo mutamento; dall’altro, quello dell’impatto della pronuncia
dichiarativa dell’inammissibilità (per errore sul rito) sul sistema delle
decadenze ex art. 6, l. n. 604/1966. Con riguardo al primo, è utile ricordare, sul piano generale, come la praticabilità della conversione del rito si giustifichi, tradizionalmente, alla luce del principio, desumibile dagli art. 281-septies, 281-octies, 426, 427 c.p.c., 4 d. lgs. n. 150/2011, nonché dall’assenza di un regime preclusivo per il rilievo dell’errore sul rito, di neutralità delle forme del processo. È noto il problema del suo bilanciamento con le esigenze di differenziazione della tutela, che determinano l’adozione di forme processuali destinate a regolare conflitti segnati ontologicamente da squilibrio e diseguaglianza tra le parti; tuttavia, un’interpretazione troppo rigida, che imponga come unica via la trattazione della controversia con le forme speciali volta per volta previste, non sembra giustificarsi, anche alla luce dalla scelta del legislatore di subordinare le ragioni della differenziazione a quelle dell’economia processuale (il che avviene, per esempio, nella disciplina del simultaneus processus, di cui agli art. 40, co. 3, 4 e 5, c.p.c. e 281-nonies c.p.c.).
Con riguardo alle specificità del rito cd. Fornero, la
lacuna consistente nella mancanza di una previsione ad hoc per il mutamento di
rito è stata colmata, in via analogica, integrandone la disciplina con le disposizioni
dettate per il processo del lavoro , sicché, ad eccezione di alcune sporadiche
decisioni, in cui è stato applicato l’art. 4, d. lgs. n. 150/2011, appare
prevalente l’orientamento che ammette l’applicazione analogica degli art. 426 e
427 c.p.c. .
Le rare opinioni che la negano riscontrano una ben precisa
scelta del legislatore, non ignota alla storia del nostro ordinamento, nella mancanza,
all’interno dell’art. 1, co. 48 ss., l. n. 92/2012, di una disciplina ad hoc;
inoltre, ritengono che, sul piano sistematico, la conversione del rito ne farebbe
venire meno la finalità acceleratoria, incoraggiandone l’abuso. La conclusione necessitata dalla negazione della convertibilità del rito è data dalla chiusura del processo con una pronuncia di inammissibilità che, in quanto tale, non è ritenuta idonea a consolidare l’effetto impeditivo della decadenza; per il ricorrente poco avveduto perché «sbaglia rito», non resta che confidare in una tale rapidità dei tempi per la decisione da consentirgli di riproporre la domanda, con le forme corrette, nel rispetto del termine decadenziale dell’art. 6, co. 2, l. n. 604/1966.
L’orientamento contrario al mutamento di rito deve fare i
conti con l’eventuale deficit di effettività della tutela che consegue alla
dichiarazione di inammissibilità della domanda, il cui esercizio è soggetto ad
un (breve) termine di decadenza.
Al chiaro fine di evitarlo, la sentenza in commento dichiara
la decadenza definitivamente impedita dal mero esercizio dell’azione
giurisdizionale, indipendentemente dal risultato cui conduce e quindi anche qualora
l’atto posto in essere non consenta di ottenere un provvedimento di merito.
La modalità, per così dire, assiomatica del principio
espresso non deve trarre in inganno. Se si considera la correttezza del rito
come un «requisito processuale», la sua mancanza, al contrario della nullità
degli atti, non comporta la rimozione del difetto, cioè degli atti compiuti,
ma, agendo su un piano completamente diverso da quello della nullità, determina
la chiusura del processo con l’emanazione di una absolutio ab instantia.
La pronuncia che definisce la causa «in rito» accerta
l’impossibilità di svolgimento dell’attività processuale e, chiudendo il
processo, rende inefficaci gli atti compiuti, ancorché validi. Infatti,
l’orientamento tradizionale e prevalente nella giurisprudenza è di segno
opposto a quello della decisione in commento ed affonda le proprie radici nel
principio di unicità o ne bis in idem (Prinzip der Einmaligkeit), per cui un
potere, una volta esercitato, si consuma e l’atto con il quale è esperito non
può più essere compiuto .
In effetti, la decisione in commento pare non curarsi della
consolidata convinzione per cui la decadenza può essere impedita soltanto per
il tramite dell’esercizio dell’azione e la tempestiva proposizione della
domanda giudiziale «consegue un tale effetto non in quanto costituisce una manifestazione
di volontà sostanziale, ma in quanto instaura un rapporto processuale,
ponendosi come condizione dell’effetto utile che si ottiene soltanto con la
sentenza di accoglimento».
A ben guardare, l’ingranaggio cui dà vita la scelta
interpretativa adottata dal Tribunale di Firenze sembra incepparsi anche
perché, chiusosi in rito il procedimento di impugnativa del licenziamento, deve
ammettersi, per banali ragioni di coerenza sistematica, la proponibilità dell’azione
di accertamento, per sua natura sottratta a termini di decadenza, da parte del
datore di lavoro (qualora si ritenga il datore di lavoro titolare del relativo
interesse ad agire), e dell’azione, a seconda delle qualificazioni, di
accertamento o di annullamento (quest’ultima soggetta a prescrizione quinquennale)
da parte del lavoratore.
Il che, sul piano sistematico, pare inaccettabile, perché
consente ad una pronuncia di mero rito di modificare la disciplina sostanziale
dell’impugnativa del licenziamento, eliminando il termine decadenziale; sul piano
pratico, si presta ad usi distorti, giacché può favorire la consapevole instaurazione
del giudizio di impugnativa del licenziamento con le forme errate, confidando
nella pronuncia di inammissibilità, al fine di eludere il termine e, di
conseguenza, aggirare la ratio della sua introduzione,costituita, come è noto,
dall’esigenza di certezza dei rapporti giuridici. |