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la cassazione sui requisiti reddituali
 
 Legge 11 febbraio 1980, n. 18 (in Gazz. Uff., 14 febbraio, n. 44). - Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (1).

(1) Le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalla presente legge sono abrogate dall'articolo 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 24 della medesima legge.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della repubblica:
Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E , lettera a- bis , n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.
Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto (1).

(1) Le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalla presente legge sono abrogate dall'articolo 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 24 della medesima legge.

Art. 2.

Il Ministro della sanità, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118; eventuali modifiche e variazioni sono apportate con decreto del Ministro stesso entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge (1).

(1) Le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalla presente legge sono abrogate dall'articolo 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 24 della medesima legge.

Art. 3.

Gli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, già riconosciuti tali all'entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di essere nelle condizioni previste all'art. 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, dalle commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti all'entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'art. 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le commissioni sanitarie accertano l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennità di accompagnamento prevista dal precedente art. 1.
I minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della presente legge vengono sottoposti ad accertamento sanitario, presso le Commissioni sanitarie di cui all'art. 7 e seguenti della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, entro sei mesi dalla presentazione della domanda prodotta da chi ne cura gli interessi.
Il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda (1).

(1) Le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalla presente legge sono abrogate dall'articolo 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 24 della medesima legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).

(1) Le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalla presente legge sono abrogate dall'articolo 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 24 della medesima legge.

Legge 21 novembre 1988, n. 508 (in Gazz. Uff., 25 novembre, n. 277). - Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

(Omissis).
Art.1

Aventi diritto alla indennità di accompagnamento.

1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
4. L'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
5. Resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.
6. L'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.

Art.2
Misura e periodicità delle indennità di accompagnamento.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria equiparata, è stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma 1, tale adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge medesima.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è stabilito in L. 539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
4. Per gli anni successivi detto adeguamento sarà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A- bis , allegata alla legge medesima.
5. L'indennità di accompagnamento è corrisposta per dodici mensilità.

Art.3
Istituzione, misura e periodicità di una speciale indennità in favore dei ciechi parziali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità (1).
2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'articolo 14- septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. L'indennità speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.
4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

(1) Indennità fissata in lire 215.730 a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'art. 1, l. 3 aprile 2001, n. 131. Per la nuova misura dell'indennità vedi l'articolo 39 e l'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Infine, l’importo dell’indennità speciale di cui al presente comma , è stato stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1º gennaio 2008 dall' articolo 2, comma 467, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi anche il comma 468 dello stesso articolo.

Art.4
Istituzione, misura e periodicità di una indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilità.
2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall'articolo 14- septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalità previste al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (1) .

(1) Vedi l'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art.5
Norme transitorie.

1. Ai ciechi assoluti, di età inferiore ai 18 anni, titolari della pensione di cui al terzo comma dell'articolo 14- septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, verrà erogata, in sostituzione della medesima, l'indennità di accompagnamento secondo le disposizioni della presente legge, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa.
2. Le domande pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica all'atto della data di entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le disposizioni della medesima. Per i minori ciechi assoluti la richiesta diretta al conseguimento della pensione si intende rivolta all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.
3. I titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti non sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80 per cento continuano a percepirlo nella misura erogata alla data di entrata in vigore della presente legge; tale importo non sarà soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie, né ad ulteriori aumenti.

Art.5 bis
Indennità di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati.
1. Per i minori ciechi assoluti pluriminorati l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 è aumentata del 45 per cento (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, l. 11 ottobre 1990, n. 289.

Art.6
Abrogazioni.
1. (Omissis) (1).
2. Sono fatte salve le domande presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge per ottenere le provvidenze di cui all'articolo 17 della citata legge n. 118 del 1971 (2).
(1) Abroga l'art. 17, l. 30 marzo 1971, n. 118
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 1992, n. 106, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'abrogazione dell'assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 289.

Art.7
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti, dei sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 
 
 
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