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La nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1418 c.c., origina dalla contrarietà del contratto a norme imperative o dalla mancanza nello stesso di uno dei requisiti strutturali di cui all’art. 1325 c.c. (accordo, oggetto, causa o forma richiesta a pena d’invalidità), dall’illiceità della causa, dell'oggetto o dei motivi (ove comuni a entrambe le parti e determinanti la conclusione del contratto) o dalla mancanza dei requisiti di liceità, possibilità, determinazione (o determinabilità) del suo oggetto.
Con riferimento alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative si usa distinguere tra la nullità testuale e la nullità virtuale, a seconda che la norma imperativa preveda espressamente la nullità del contratto posto in essere dalle parti o che il contratto realizzi (o concorra a realizzare) la fattispecie vietata dalla norma.
Nell’ambito della nullità del contratto per contrarietà a norme imperative penalmente rilevanti, si distingue il reato contratto dal reato in contratto a seconda che la norma penale vieti la stipulazione del contratto in sé (reato contratto) o che il contratto rappresenti lo strumento in concreto attraverso il quale una delle parti realizza la fattispecie criminosa.
Mentre la nullità del contratto è sempre la conseguenza civilistica che origina dal reato contratto, nell’ipotesi del reato in contratto occorre verificare il tipo di conseguenza che l’ordinamento civilistico prevede per la condotta criminosa della parte contrattuale penalmente responsabile.
In particolare, poi, secondo autorevole dottrina, la nullità del contratto deve essere esclusa qualora l’ordinamento già preveda una sanzione diversa come conseguenza della violazione della norma imperativa (si pensi al caso in cui sia esplicitamente prevista l’annullabilità del contratto anziché la nullità o il caso in cui siano previste delle specifiche sanzioni amministrative come in ipotesi di frode fiscale – cfr. Cass. Civ. n. 5515/1984).
Peraltro, in talune ipotesi, nonostante l’ordinamento già prevedesse delle sanzioni amministrative come conseguenza della condotta vietata, la giurisprudenza ha concluso per la nullità del contratto concluso in violazione della norma imperativa (si pensi al caso delle pattuizioni volte a sottrarre gli spazi adibiti a parcheggio dalla loro destinazione pubblicistica – Cass. Civ. SS.UU. n. 3363/1989).
Con riferimento specifico all’illiceità dei motivi, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che deve trattarsi di motivo determinante comune ad entrambe le parti e non già di motivo determinante per una delle parti e conosciuto dall’altra in quanto, in quest’ultimo caso, la nullità del contratto si verifica solo laddove il motivo abbia trovato espressione contrattuale in una condizione (in tal senso Cass. Civ., 15 settembre 1999, n. 9840).
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