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La nullitą parziale del contratto

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La nullità parziale del contratto può riguardare sia una parte del regolamento contrattuale (ed allora si avrà l’ipotesi di nullità parziale oggettiva di cui all’art. 1419 c.c.), sia il vincolo di una delle parti di un contratto plurilaterale con comunione di scopo (ed allora si avrà l’ipotesi di nullità parziale soggettiva di cui all’art. 1420 c.c.).

La disciplina della nullità parziale del contratto (soggettiva ed oggettiva), risponde ad un principio di carattere generale che è quello della conservazione del contratto, di cui costituisce ulteriore espressione la norma di cui all’art. 1424 c.c. secondo cui: “il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”.

L’art. 1419 c.c. stabilisce, infatti, che la nullità di singole clausole del contratto non importa la nullità dell’intero contratto se non risulta che le parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole affette da nullità.

L’art. 1420 c.c. stabilisce, a sua volta, che nei contratti plurilaterali con comunione di scopo, la nullità che colpisce il vincolo contrattuale relativo ad una delle parti non determina la nullità dell’intero contratto se non risulta l’essenzialità della partecipazione della parte il cui vincolo contrattuale sia colpito dalla sanzione della nullità.

Con riferimento specifico alla nullità parziale oggettiva di cui all’art. 1419 c.c. 1° comma, la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare come l’essenzialità della clausola debba essere valutata sotto il profilo oggettivo dell’utilità del contratto e non già in chiave soggettiva.

Il secondo comma dell’art. 1419 c.c. prevede, poi, che, qualora la clausola nulla sia sostituita di diritto da altra clausola normativamente imposta, a prescindere da ogni valutazione in merito all’essenzialità della clausola, non si verifica mai la nullità dell’intero contratto.

La giurisprudenza ha rilevato come, dalla norma di cui all’art. 1419 c.c., possa desumersi l’irrilevanza dell’errore essenziale di diritto ove esso riguardi determinati elementi del contratto imposti dall’ordinamento in quanto, l’automatica sostituzione di tali clausole postula un giudizio dell’ordinamento di non essenzialità della clausola sostituita ai fini del raggiungimento dell’accordo contrattuale.

L’art. 1419 c.c., si pone in rapporto di complementarità con quanto disposto dall’art. 1339 c.c., prevedendo, con riferimento alla fattispecie della nullità parziale, che la nullità del contratto non possa mai conseguire alla nullità di una clausola che sia, per legge, automaticamente sostituita.

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