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Obbligo a contrarre e contratto imposto

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Il legislatore, in determinate situazioni, impone a soggetti qualificati l'obbligo a contrarre. In tali fattispecie il soggetto, a carico del quale l'obbligo è posto, non può rifiutare le proposte contrattuali di terzi e deve osservare, nella soddisfazione delle richieste, la parità di trattamento.

Naturalmente l'obbligo a contrarre è da intendersi in relazione ai mezzi che l'impresa dispone per la soddisfazione delle richieste. In ogni caso, l'obbligo a contrarre impone, stante il correlato obbligo della parità di trattamento, che siano adottati criteri obiettivi di priorità nella soddisfazione delle richieste.

L'obbligo a contrarre è previsto in fattispecie nelle quali l'impresa opera in condizioni di monopolio legale (si pensi ad alcuni servizi di trasporto) ma non è estensibile alle situazioni nelle quali vi sia un monopolio di fatto.

Nel caso dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei terzi l'obbligo a contrarre è previsto nell'interesse non già dell'altro contraente ma dei terzi assicurati.

In altri casi il Legislatore pone, a carico di entrambi i contraenti, un determinato contenuto contrattuale che prevale sul contenuto dell'accordo eventualmente difforme. Si parla, al riguardo, di contratto imposto.

Mentre l'obbligo a contrarre compulsa alla stipulazione di un contratto ma  non vincola, di per sè, quanto al suo contenuto, nelle fattispecie di contratto imposto le parti sono libere di addivenire alla stipulazione ma, ove decidano di concludere un contratto, sono vincolate (parzialmente o integralmente) quanto al contenuto dello stesso. L'art. 1339 c.c. dispone, al riguardo, che le clausole, i prezzi di beni o di servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.L'art. 1339 cc va letto, poi, in combinato disposto con l'art. 1419 che, in via generale, disciplina la nullità parziale stabilendo l'estensibilità della patologia all'intero contratto in caso di essenzialità della parte o della clausola nulla e  che, in particolare, impone la conservazione del contratto allorchè una clausola nulla sia sostituita di diritto da diversa clausola imposta dalla legge.

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