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L'offerta al pubblico, a mente dell'art. 1336 cc, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta.
L'offerta al pubblico, così come in generale le proposte contrattuali, potrà contenere un termine di efficacia e, in difetto, si ricorrerà al criterio suppletivo del termine ordinariamente necessario in considerazione della natura dell'affare o degli usi ex art. 1326 c.c.
Un'offerta al pubblico che sia priva degli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta vale come invito a trattare.
La revoca dell'offerta è efficace se effettuata con la stessa forma anche se il terzo, in concreto, non ne abbia avuta tempestiva conoscenza.
L'offerta al pubblico costituisce, dunque, una modalità di conclusione del contratto e, per quanto non specificamente disposto dall'art. 1336 cc, torneranno ad applicarsi le norme di cui agli artt. 1326 e ss c.
Il contratto si concluderà, pertanto, nel momento in cui l'offerente avrà conoscenza dell'accettazione.
Vengono comunemente ricondotte allo schema dell'offerta al pubblico fattispecie come le aste pubbliche o private in quanto il contratto verrà aggiudicato, secondo i criteri del bando, al soggetto che risulterà in possesso dei requisiti più idonei.
Una fattispecie comune di offerta al pubblico è quella dell'esposizione di merce prezzata sugli scaffali dei negozi o nelle vetrine.
Secondo la dottrina prevalente, inoltre, non sarebbe ammissibile un'offerta al pubblico con riferimento ai contratti intuitu personae.
La valutazione in ordine alla tempestività dell'accettazione rispetto alla proposta spetta, in caso di contestazione, al Giudice.
L'offerta al pubblico deve, poi, essere distinta dalla promessa al pubblico di cui all'art. 1989 che vincola immediatamente, secondo lo schema di cui all'art. 1333 cc il proponente alla prestazione in favore del terzo che compia l'azione o si trovi in una determinata condizione entro il termine previsto espressamente nella promessa o desumibile dagli usi o ancora, per espressa disposizione codicistica, entro l'anno dalla pubblicizzazione della promessa.
Con riferimento alla promessa al pubblico, in particolare, al contrario che nel caso dell'offerta, non è prevista nè ipotizzabile una revoca se non per giusta causa.
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