| L'oggetto del contratto |
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L'oggetto del contratto è trattato nel codice negli articoli dal 1346 al 1349 che disciplinano i requisiti dell'oggetto, la specifica ipotesi della sopravvenuta possibilità dell'oggetto nei negozi temporaneamente inefficaci, la fattispecie del negozio ad oggetto futuro e l'arbitraggio. Il codice non definisce l'oggetto del contratto e la dottrina ha a lungo disputato al riguardo. Secondo la tesi prevalente (anche in giurisprudenza), l'oggetto del contratto è il contenuto ovvero l'autoregolamento così come risultante dall'eterointegrazione ex art. 1374 cc. Secondo altra tesi, invece, l'oggetto del contratto sarebbe il bene che forma l'oggetto della prestazione contrattuale. Secondo un'ulteriore impostazione, l'oggetto immediato del contratto sarebbe la prestazione e quello mediato il bene.
Secondo quanto previsto dall’art. 1346 c.c., l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Con riferimento al contratto ad oggetto futuro, poi, il dibattito investe la stessa interpretazione della fattispecie; si discute, cioè, se si sia di fronte ad un contratto incompleto destinato a perfezionarsi solo con la venuta ad esistenza del bene; se si sia dinanzi ad una fattispecie omologa a quella del contratto sospensivamente condizionato o, infine, se si tratti di un contratto già perfetto che pone obblighi immediati a carico di una delle parti in ordine alla venuta ad esisteza del bene. La tesi del contratto incompleto ben si coniuga con la ricostruzione della patologia del contratto in termini di nullità in caso di mancata venuta ad esistenza del bene, la tesi del contratto perfetto, invece, si lascia preferire ove si voglia inquadrare la responsabilità della parte che con il proprio comportamento abbia dato causa alla mancata venuta ad esistenza del bene in termini di responsabilità contrattuale (secondo la tesi del contratto incompleto, tale responsabilità viene ricondotta a quella precontrattuale di cui agli artt. 1337 e 1338 cc).
L’oggetto deve essere, inoltre, determinato o determinabile. La determinazione dell’oggetto, per i contratti che non richiedano la forma scritta ad substantiam, può discendere anche da elementi estranei al documento contrattuale e desumersi dal comportamento delle parti. Secondo la giurisprudenza, in caso di indeterminabilità assoluta dell’oggetto del contratto, più che parlare di nullità si dovrebbe parlare di un contratto non ancora concluso in quanto ci si troverebbe ancora nella fase delle trattative. Argomenti correlati
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