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L'oggetto del contratto è trattato nel codice negli articoli dal 1346 al 1349 che disciplinano i requisiti dell'oggetto, la specifica ipotesi della sopravvenuta possibilità dell'oggetto nei negozi temporaneamente inefficaci, la fattispecie del negozio ad oggetto futuro e l'arbitraggio. 

Il codice non definisce l'oggetto del contratto e la dottrina ha a lungo disputato al riguardo. Secondo la tesi prevalente (anche in giurisprudenza), l'oggetto del contratto è il contenuto ovvero l'autoregolamento così come risultante dall'eterointegrazione ex art. 1374 cc. Secondo altra tesi, invece, l'oggetto del contratto sarebbe il bene che forma l'oggetto della prestazione contrattuale. Secondo un'ulteriore impostazione, l'oggetto immediato del contratto sarebbe la prestazione e quello mediato il bene.

Secondo quanto previsto dall’art. 1346 c.c., l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

La possibilità dell’oggetto deve essere intesa sia in senso materiale che in senso giuridico.

Il contratto ha un oggetto materialmente impossibile quando il suo contenuto non può essere realizzato neppure con l’impiego della diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c.; ha un oggetto giuridicamente impossibile quando il suo contenuto non è suscettibile di protezione giuridica (come nel caso in cui il bene, a causa di divieti legali, non può costituire l’oggetto di contratti).

La possibilità dell’oggetto del contratto deve essere valutata nel momento in cui si producono i suoi effetti; l’oggtto di un contratto sottoposto a condizione sospensiva può, dunque, risultare impossibile al momento della stipulazione e diventare possibile prima del verificarsi della condizione. La liceità dell’oggetto del contratto deve, invece, essere valutata al momento della conclusione del contratto. L’oggetto del contratto è illecito quando contrasta con norme imperative, con l’ordine pubblico o con il buon costume.

Il contratto può avere ad oggetto anche beni futuri o beni altrui.

Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto beni futuri occorre distinguere il caso in cui una delle parti si impegni a far venire ad esistenza il bene da quello in cui la venuta ad esistenza del bene non sia in alcun modo dipendente dal comportamento della parti; nella prima ipotesi, ove il bene non venga ad esistenza, la parte risponderà, secondo la tesi prevalente, dell’inadempimento, nel secondo caso si avrà, sempre secondo la tesi prevalente, nullità del contratto.

Con riferimento al contratto ad oggetto futuro, poi, il dibattito investe la stessa interpretazione della fattispecie; si discute, cioè, se si sia di fronte ad un contratto incompleto destinato a perfezionarsi solo con la venuta ad esistenza del bene; se si sia dinanzi ad una fattispecie omologa a quella del contratto sospensivamente condizionato o, infine, se si tratti di un contratto già perfetto che pone obblighi immediati a carico di una delle parti in ordine alla venuta ad esisteza del bene. La tesi del contratto incompleto ben si coniuga con la ricostruzione della patologia del contratto in termini di nullità in caso di mancata venuta ad esistenza del bene, la tesi del contratto perfetto, invece, si lascia preferire ove si voglia inquadrare la responsabilità della parte che con il proprio comportamento abbia dato causa alla mancata venuta ad esistenza del bene in termini di responsabilità contrattuale (secondo la tesi del contratto incompleto, tale responsabilità viene ricondotta a quella precontrattuale di cui agli artt. 1337 e 1338 cc).

L’oggetto deve essere, inoltre, determinato o determinabile. La determinazione dell’oggetto, per i contratti che non richiedano la forma scritta ad substantiam, può discendere anche da elementi estranei al documento contrattuale e desumersi dal comportamento delle parti.

Nei contratti solenni, invece, secondo l'impostazione rigorosa della giurisprudenza la determinabilità è ammissibile solo se l'oggetto della relatio sia un documento scritto, le legge o gli usi; secondo una tesi più elastica, invece, solo il contenuto minimo del contratto solenne richiederebbe, a pena di nullità, la forma scritta, sicchè gli elementi secondari potrebbero essere determinabili aliunde.

Secondo la giurisprudenza, in caso di indeterminabilità assoluta dell’oggetto del contratto, più che parlare di nullità si dovrebbe parlare di un contratto non ancora concluso in quanto ci si troverebbe ancora nella fase delle trattative.

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