| La posta elettronica certificata |
|
Argomenti correlati
firma digitale e firma elettronica qualificata
La casella di posta elettronica certificata è contemplata e disciplinata dal dpr n. 68 del 2005 ed ha ricevuto un recente importante impulso d'accelerazione dall'art. 16 del D.L. n. 185 del 2008, convertito con modificazioni nella L. n. 2 del 2009 che ne ha sancito l'obbligo di utilizzo per società e professionisti iscritti in pubblici registri o albi.
In via generale il funzionamento della posta elettronica certificata è ancorato all'esistenza di un gestore autorizzato e consente di realizzare, a patto che sia il mittente che il destinatario la posseggano, le medesime finalità di una raccomandata a.r. La posta elettronica certificata si fonda sul fatto che il gestore autorizzato del mittente attesta, con ricevuta, l'ora ed il giorno dell'inivio e sul fatto che il gestore autorizzato del destinatario accusa ricevuta del giorno e dell'ora dell'avvenuta ricezione del messaggio; le ricevute di invio e di ricezione vengono rilasciate con la firma digitale del gestore. Affinchè, tuttavia, il messaggio inoltrato con la posta elettronica certificata possa qualificarsi, anche ai fini della prova ex art. 2702 cc, come una scrittura privata sottoscritta, sarà necessario apporre al documento informatico una firma elettronica digitale o un altro tipo di firma elettronica qualificata.
Un conto, infatti, è il profilo della certezza giuridica in ordine alla data di invio e di ricezione del documento, un conto la certezza in ordine all'integrità ed alla segretezza del documento inviato.
Art. 16 D.L. n. 185 del 2008, commi 6, 7, 8, 9 " 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifi chino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubblicheamministrazioni,i dati identifi cativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. 8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili. 9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo"
Argomenti correlati
|












