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Il preliminare di vendita di cosa altrui
Ulteriore problematica concernente il contratto preliminare è quella che attiene al contratto preliminare di vendita di cosa altrui, le norme codicistiche relative al contratto di compravendita distinguono, al riguardo, il caso in cui l'altruità sia nota o meno.
 
E' frequente il caso in cui il promittente alienante stipuli il preliminare con riferimento ad un bene del quale non è ancora proprietario; può, secondo la giurisprudenza, successivamente adempiere all'obbligazione assunta con il contratto preliminare alternativamente, acquistando prima del definitivo o facendo stipulare da parte del terzo proprietario in favoere del promissario acquirente.
 
Sulla questione, la sentenza n. 11624 del 2006 delle SSUU della Suprema Corte ha stabilito la possibilità che il promittente alienante procuri l'acquisto della proprietà in favore del promissario acquirente direttamente dal terzo. La Suprema Corte ha osservato che il promissario acquirente potrà esperire tutte le azioni relative al contratto direttamente nei confronti del promissario alienante e non solo nei riguardi del terzo.
 
Le Sezioni Unite hanno, però, affermato che la tutela della garanzia per evizione opera solo in relazione al definitivo non potendo essere esperita con riferimento al preliminare sul rilievo che il promittente venditore può, sino alla scadenza del termine per la stipula del definitivo, procurare l'acquisto al promittente acquirente.
 
Cassazione civile  sez. un. 18 maggio 2006 n. 11624

In tema di preliminare di vendita di cosa altrui, il promittente venditore, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario acquirente direttamente dall'effettivo proprietario. In tale ipotesi, il promissario acquirente, pur avendo ignorato l'altruità del bene, non può agire per la risoluzione del contratto se, entro il termine stabilito per la conclusione del definitivo, il promittente venditore gli abbia fatto acquistare la proprietà dal terzo.
 
 

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