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Proposta e accettazione del contratto sono gli atti che concorrono alla
formazione dell'accordo diretto a costituire modificare od estinguere
rapporti giuridici patrimoniali.
L'art. 1326 c.c. stabilisce che il contratto è concluso nel momento in
cui la parte che ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione
dell'altra.
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine indicato nella
proposta o in quello necessario secondo la natura dell'affare o degli
usi altrimenti è inefficace salva la facoltà,di annettere efficacia ad
un'accettazione tardiva da parte del proponente, dando tempestivo avviso
alla parte accettante.
Al riguardo, secondo parte della dottrina,
l'avviso nei confronti dell'altra parte sarebbe un onere sicchè la
mancanza dello stesso impedirebbe la formazione del contratto; secondo
altra dottrina, invece, si tratterebbe di un obbligo il cui mancato
rispetto darebbe esclusivamente titolo al risarcimento del danno, salvi
gli effetti del contratto.
Ove nella proposta sia richiesta una particolare forma
dell'accettazione, questa non ha effetto se è fatta in una forma
diversa. Sempre sotto il profilo formale, ove il contratto richieda una
determinata forma, proposta e accettazione dovranno rivestire la
medesima forma.
La proposta decade in caso di rifiuto, in caso di mancata accettazione
entro la scadenza del termine ed in caso di morte o sopravvenuta
incapacità del proponente, salvo che la proposta sia irrevocabile ex
art. 1329 c.c. in quanto, in tal caso la proposta resta ferma salvo che
la natura dell'affare o gli usi ne escludano l'efficacia.
La proposta, in caso di morte o sopravvenuta incapacità anteriore
all'accettazione, resta ferma anche se riguarda l'esercizio dell'impresa
da parte di un imprenditore non qualificabile come piccolo imprenditore
(cfr. l'art. 1330 c.c.).
La proposta e accettazione sono revocabili rispettivamente a condizione
che, con riferimento alla proposta, la revoca avvenga prima della
conclusione del contratto e, cioè, prima che l'accettazione giunga
nella sfera di conoscibilità del proponente e che, con riferimento
all'accettazione, la revoca giunga nella sfera di conoscibilità del
proponente prima dell'accettazione (cfr. art. 1328 c.c.).
La natura della proposta e dell'accettazione è discussa in dottrina.
Secondo un opinione proposta e accettazione sarebbero atti negoziali
unilaterali di natura recettizia; secondo altra tesi si tratterebbe di
atti prenegoziali in quanto difetterebbe il requisito dell'immediata
vincolatività. Le opinioni convergono sulla natura di manifestazione di
volontà sia della proposta che dell'accettazione.
Più
in particolare, secondo la tesi della negozialità di proposta e
accettazione, la proposta è l'atto mediante il quale viene costituito in
capo all'oblato il diritto potestativo di formare il contratto. In tal
senso anche il rifiuto ha natura negoziale in quanto è il negozio
abdicativo di quel diritto potestativo. Quanto alla natura recettizia di
proposta e accettazione esse si reputano conosciute nel momento in cui
giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere
stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Proposta e accettazione sono anche definiti come atti formativi del
contratto e si distinguono dal contratto preliminare che viene, invece,
definito come atto preparatorio.
La proposta deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto e
l'accettazione deve essere conforme alla proposta altrimenti si
considera come nuova proposta. Secondo un'autorevole dottrina, peraltro,
l'accettazione non conforme alla proposta non implicherebbe il rifiuto
della proposta originaria che potrebbe, dunque, essere successivamente
accettata.
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