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punteggio scuole paritarie mobilità e carriera
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Una questione che, nell'ambito del vasto piano di mobilità nel settore scolastico che ha fatto seguito alla stabilizzazione dei precari ex legge n. 107 del 2015, si è posta con frequenza è quella del (mancato) riconoscimento del punteggio per il servizio di insegnamento svolto presso le scuole paritarie.

In realtà il problema involge anche la ricostruzione della carriera in quanto l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 prevede il riconoscimento del servizio pre ruolo, solo ove prestato in scuole statali o pareggiate mentre nulla è stato specificamente disposto con riferimento alle scuole paritarie che hanno, in via generale ed esclusiva a decorrere dal 2008, sostituito le scuole pareggiate essendo, infatti, scadute le ultime convenzioni di pareggiamento.
 

La tesi favorevole alle pretese dei docenti, si fonda sull'assunto che le scuole paritarie hanno, in via generale, preso il posto delle pareggiate con la conseguenza che tutte le norme riferite alle scuole pareggiate dovrebbero ritrenersi automaticamente riferibili alle scuole paritarie. D'altronde ciò che sembra illogico è che le ex scuole pareggiate che sono anche paritarie valgono, come punteggio, fino alla scadenza della convenzione di pareggiamento a.s. 2008/2009 e poi, pur rimanendo le stesse e con le stesse caratteristiche, non valgono più né per la ricostruzione della carriera né conseguentemente per la mobilità.
 
La tesi negativa, invece, verte sostanzialmente sull'argomento che le scuole paritarie sono istituti privati con la conseguenza che gli effetti del relativo servizio scolastico nell'ambito del rapporto di impiego con un soggetto diverso come il MIUR necessita di previsioni espresse che non possono che essere interpretate restrittivamente.

Ordinanza 11.7.2016 Tribunale di Caltagirone - favorevole ai docenti

...La a L.62/00 ha espressamente  affermato che “Il sistema nazionale di istruzione … è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e  che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3). In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L’art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “valutati nella stessa misura”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “Disposizioni sulla legge in generale”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”. D’’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all’art. 1-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di  cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”. Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010 (ALL.8), ha riconosciuto che la L.62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297”… “Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250…nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d’insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa” (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: “Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com’è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest’ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell’art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l’entrata in vigore della Legge n.62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297” (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014) (ALL.9).
Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.


ordinanza Tribunale di Milano - sfavorevole ai docenti

...Per disciplinare la procedura di mobilità nazionale di cui si discute è intervenuto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) per la mobilità del personale docente, il cui articolo 6 dispone: “Gli assunti nell’a. S. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti edisponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”.
Al fine di stilare la graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI è stata allegata la “tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente”
che al punto I (“Anzianità di servizio”) lett. B) prevede “per ogni anno di servizio pre -ruolo” l’attribuzione di “Punti 3”. Nelle “note comuni” - riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI è stato tuttavia chiarito che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali” (doc. 6 ricorrente).
La ricorrente lamenta l’illegittimità di tale norma contrattuale per contrasto con disposizioni legislative; in particolare, con la norma dell’ art 2 del decreto -legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito in legge n. 153/2001, nonché con la norma dell’art. 485 del D.lgs. 297/1994 (quest’ultima riproduttiva degli artt. 1 e 2 del D.L. 370/1970 convertito in L. n. 576/1970). La tesi non è condivisa dal Tribunale. La norma del 2001 è stata introdotta con decreto legge recante “disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001 -2002” e disciplina una fattispecie totalmente diversa da quella oggetto di causa.
Il citato art. 2, infatti, regolamenta l’“Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente”, stabilendo che “1. A decorrere dall'anno scolastico 2002 -2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. 2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 3. L'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria".
La disposizione, quindi, regolamenta la formazione delle graduatorie cui appartengono docenti non in ruolo, ma viceversa aspiranti all’assunzione; ben diversa è la fattispecie oggetto di causa, che riguarda invece la disciplina della mobilità del personale statale, in servizio e già assunto a tempo indeterminato, ai fini dei trasferimenti su domanda dell’interessato.
Con riguardo all’art. 485 d.lgs. 297/1994, esso recita: “Personale docente. - 1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. 2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. 3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. 4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuolenelementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici. 5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università. 6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. 7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
La previsione che qui viene in rilievo è quella di cui al combinato disposto del comma primo e terzo, previsione in forza del quale il servizio prestato dai docenti di scuola elementare, nel periodo pre -ruolo, nelle scuole parificate è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
Nell’interpretare detta norma, la Cassazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1035 del 20/01/2014) ha avuto modo di precisare che “l'art. 2 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, riprodotto dall'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre -ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali”.
Muovendo da tale premessa, va considerato che la legge 62/00, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”, nel riformare l’ordinamento scolastico ha previsto che “Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”, disciplinando le condizioni per ottenere il riconoscimento di scuola paritaria.
In via transitoria e programmatica, la medesima legge ha stabilito che “Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. Il d.l. 250/2005 ha tuttavia precisato che “Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie”.
Il medesimo d.l. 250/2005, all’art. 1 bis, ha poi previsto che “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 , e di scuole non paritarie, con scadenza ex lege delle convenzioni di parifica al 31.8.2008”.
Da tale data, quindi, il riferimento dell’art. 485 d.lgs. 297/1994 alle scuole parificate e al servizio prestato presso le scuole parificate è divenuto privo di attualità, risultando superata la distinzione tra parificate, pareggiate e paritarie.
Né – stante la diversità di regime e non equivalenza tra scuole parificate e scuole paritarie - la norma dell’art. 485 può dirsi applicabile analogicamente alle paritarie o – come nel caso di specie – a quelle scuole parificate che abbiano chiesto e ottenuto di essere riconosciute quali paritarie.
In simile contesto, la disposizione del CCNI sopra riprodotta (“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”) risulta del tutto coerente e rispettosa dell’evoluzione normativa di cui si è dato conto. 







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