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La rappresentanza senza potere e la ratifica

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La rappresentanza senza potere è disciplinata dall’art. 1398 c.c. che stabilisce la responsabilità del falso rappresentante che abbia contrattato eccedendo i limiti della procura o in difetto di procura.

In ipotesi di rappresentanza senza potere il contratto concluso è inefficace ma lo pseudo rappresentato può ratificare, con l’osservanza delle forme prescritte per la sua conclusione, il contratto consolidandone gli effetti.

La ratifica è un negozio unilaterale recettizio posto in essere nell’esercizio di un diritto potestativo. La ratifica ha effetto retroattivo ma sono fatti salvi i diritti dei terzi. Il terzo può assegnare allo pseudo rappresentato un termine per ratificare il contratto scaduto il quale la ratifica si intende negata (artt. 1398 e 1399 c.c.).

Dalla rappresentanza senza poteri va distinta la diversa fattispecie dell’abuso del potere rappresentativo che si verifica allorché il rappresentante agisca in situazione di conflitto d’interessi con il rappresentato.

Il codice prevede due distinte fattispecie di abuso del potere rappresentativo: il contratto con se stesso di cui all’art. 1395 c.c. che si verifica allorché il rappresentante conclude il contratto con sé stesso in proprio o come rappresentante di un’altra parte e il contratto concluso in situazione di conflitto di interessi di cui all’art. 1394 c.c. e, cioè, con soggetti terzi legati al rappresentante da vincoli d’affetto o d’affari.

Sia nell’ipotesi del contratto con sé stesso di cui all’art. 1395 c.c. che nell’ipotesi del contratto stipulato in situazione di conflitto d’interessi di cui all’art. 1394 c.c. il rimedio a disposizione del rappresentato è quello dell’annullamento del contratto ma, nella fattispecie di cui all’art. 1394 c.c., è necessario che la situazione di conflitto d’interessi sia conosciuta o almeno conoscibile da parte dei terzi contraenti.

Nel caso del contratto con sé stesso, inoltre, il contratto è valido qualora il rappresentante sia stato specificamente autorizzato o nel caso in cui il contratto sia stipulato a condizioni tali da escludere il conflitto di interessi

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