| La rappresentanza senza potere e la ratifica |
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Argomenti correlati la rappresentanza diretta e indiretta la rappresentanza senza potere e la ratifica la rappresentanza apparente e il falsus procurator la procura speciale e generale La rappresentanza senza potere è disciplinata dall’art. 1398 c.c. che stabilisce la responsabilità del falso rappresentante che abbia contrattato eccedendo i limiti della procura o in difetto di procura. In ipotesi di rappresentanza senza potere il contratto concluso è inefficace ma lo pseudo rappresentato può ratificare, con l’osservanza delle forme prescritte per la sua conclusione, il contratto consolidandone gli effetti.
La ratifica è un negozio unilaterale recettizio posto in essere nell’esercizio di un diritto potestativo. La ratifica ha effetto retroattivo ma sono fatti salvi i diritti dei terzi. Il terzo può assegnare allo pseudo rappresentato un termine per ratificare il contratto scaduto il quale la ratifica si intende negata (artt. 1398 e 1399 c.c.). Nel caso del contratto con sé stesso, inoltre, il contratto è valido qualora il rappresentante sia stato specificamente autorizzato o nel caso in cui il contratto sia stipulato a condizioni tali da escludere il conflitto di interessi Argomenti correlati la rappresentanza diretta e indiretta la rappresentanza senza potere e la ratifica la rappresentanza apparente e il falsus procurator la procura speciale e generale il contratto di mandato
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