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Il contratto di rendita vitalizia

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Il codice disciplina due forme di rendita, la rendita perpetua di cui agli artt. 1861 e ss- cc e la rendita vitalizia di cui agli artt. 1872 e ss. cc.

Sia la rendita perpetua che la rendita vitalizia hanno per oggetto la prestazione periodica di una somma di denaro o di altra cosa fungibile.

Sia con riferimento alla rendita perpetua che con riguardo alla rendita vitalizia, la fonte può essere un contratto o un onere apposto all'alienazione gratuita di un immobile o alla cessione gratuita di un capitale.

La differenza essenziale tra la rendita perpetua e la rendita vitalizia è che, mentre la rendita perpetua vincola per sempre il vitaliziante (che, infatti, ha il diritto potestativo di liberarsi del vincolo con il riscatto e, cioè, mediante il versamento di una somma pari alla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale), la rendita vitalizia è un contratto aleatorio per effetto del quale il vitaliziante è obbligato alla prestazione periodica per tutta la vita del vitaliziato.

Elemento essensiale della rendita vitalizia è l'esistenza dell'alea in ordine alla durata della vita del beneficiario, sicchè, ove manchi l'incertezza in ordine alla sua durata residua di vita (ad esempio per le gravi condizioni di salute), il contratto di rendita vitalizia sarà nullo per difetto della causa.

Il contratto di rendita vitalizia richiede sempre la forma scritta a pena di nullità.

La fonte costitutiva della rendita vitalizia può essere, oltre che il contratto, il testamento (si avrà allora il legato di rendita vitalizia), una sentenza o la legge ( si pensi alla rendita vitalizia costituita in favore del coniuge superstite separato con addebito ex art. 548 c.c., secondo comma).

La rendita vitalizia può sempre essere costituita a favore di un terzo.

Con riferimento alle vicende delle obbligazioni nascenti dal contratto di rendita vitalizia, il mancato pagamento delle rate non legittima la domanda di risoluzione del contratto in quanto il vitaliziato ha l'onere di sottoporre a sequestro i beni del vitaliziante onde costituire un capitale con il quale soddisfare il proprio diritto di credito. Il vitaliziato può, invece, domandare la risoluzione del contratto di rendita vitalizia ove il vitaliziante non dia o diminuisca le garanzie promesse (cfr. l'art. 1877 c.c.). La rendita vitalizia si distingue dal vitalizio alimentare che ha ad oggetto una prestazione periodica che deve essere, sia di assistenza materiale (vitto, alloggio, spese mediche), sia di assistenza morale. Il vitalizio alimentare costituisce, dunque, un contratto atipico la cui disciplina può essere tratta in via analogica da quella codicistica relativa alla rendita vitalizia. Il vitalizio alimentare è, rispetto alla rendita vitalizia, caratterizzato da una componente più accentuata di alea in quanto la prestazione è incerta, sia con riferimento alla durata, sia con riferimento al quantum della prestazione periodica dipendente dalle esigenze via via mutevoli del vitaliziato.

 

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