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Cass civ sez. un. 2007 n. 14712 responsabilitą della banca da contatto

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Cass SS.UU. n. 1472 del 2007, nell'ambito della più ampia questione dei rapporti contrattuali di fatto, individua un'obbligazione preesistente nei confronti di tutti i potenziali beneficiari di un titolo di credito da parte della Banca che negozia il titolo medesimo. Sulla scorta di tale premessa, che affonda in una più ampia rimeditazione della distinzione tra la responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale, la prima derivante da una condotta lesiva del generico obbligo di neminem laedere, la seconda derivante dalla violazione di un obbligo preesistente, sia esso derivante dal contratto, dalla legge o dalla generale clausola di buona fede e/o da una situazione di contatto sociale qualificato, la Suprema Corte attribuisce natura contrattuale alla responsabilità della banca per omessa diligenza nella negoziazione del titolo con la conseguente applicabilità del regime prescrizionale decennale previsto per tale titolo di responsabilità.

Cassazione civile  sez. un. 26 giugno 2007 n. 14712

La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 c.c. (Principio espresso in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza).

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