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La simulazione del contratto è la fattispecie giuridica caratterizzata dal contrasto tra un contratto apparente e l’effettiva volontà delle parti. Con la simulazione del contratto, cioè, le parti ostentano un negozio giuridico cui, con accordo simulatorio contestuale, decidono di non attribuire effetto alcuno (simulazione assoluta) o di attribuire effetti diversi rispetto a quelli relativi al contratto apparente (simulazione relativa). L’art. 1414 c.c., che apre il capo X dedicato alla simulazione del contratto, dispone, al riguardo, che: “il contratto simulato non produce effetti tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra di esse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”. Deve distinguersi tra l’accordo simulatorio, contestuale al contratto simulato, e la controdichiarazione che è il documento che raccoglie l’accordo simulatorio e può essere anche successivo (in tal caso avrà natura di riconoscimento dell’accordo simulatorio già raggiunto). Con riferimento alla ricostruzione giuridica della fattispecie della simulazione del contratto, secondo la più recente dottrina si tratterebbe di una causa unitaria che abbraccerebbe l’intero congegno simulatorio mentre, secondo la dottrina tradizionale, vi sarebbe un contrasto tra la volontà effettiva della parti e quella manifestata.
Come già accennato, si distingue tra la simulazione assoluta, con la quale le parti danno vita ad un contratto con l’intenzione di non attribuirgli effetto alcuno e la simulazione relativa, con la quale le parti stipulano un contratto con l’intenzione di concluderne uno diverso. Con riferimento alla simulazione relativa, poi, si distingue tra la simulazione relativa oggettiva che riguarda l’oggetto del contratto o limitati aspetti di esso (ad esempio il prezzo) e la simulazione soggettiva che riguarda, invece, la parte o le parti del contratto. Con riferimento alla simulazione del contratto relativa soggettiva, si distingue, poi, tra l’interposizione fittizia, che rientra nella fattispecie giuridica astratta della simulazione relativa soggettiva e l’interposizione reale che esula, invece, dall’ambito della simulazione in quanto il contratto si conclude effettivamente tra le parti apparenti, salvo l’obbligo, per una di esse, di ritrasferire il diritto ad un terzo con il quale abbia concluso un diverso contratto (di norma un contratto di mandato e/o fiduciario). Nell’interposizione fittizia è necessario l’accordo simulatorio trilatero mentre nell’interposizione reale è sufficiente l’accordo tra una delle parti del contratto simulato ed il terzo. Secondo la giurisprudenza il contratto simulato è nullo o, in caso di simulazione assoluta, inesistente in quanto è carente il requisito della volontà del contratto apparente o, secondo diversa prospettiva, difetterebbe la causa dello stesso. La parziale efficacia del contratto rispetto ai terzi troverebbe la sua spiegazione nella tutela del loro affidamento. Secondo autorevole dottrina, invece, il contratto simulato non sarebbe né nullo né inesistente ma semplicemente inefficace tra le parti ed idoneo a produrre effetti nei confronti dei terzi di buona fede. Con riferimento alla forma, nella simulazione relativa il contratto dissimulato deve essere stipulato con il rispetto dei requisiti di sostanza e di forma per esso necessari (in realtà, secondo la prevalente dottrina, è sufficiente che tali requisiti siano presenti nel contratto simulato). Con riferimento all’accordo simulatorio, vige il principio della libertà della forma, salvo il caso in cui esso riguardi contratti simulati che prevedano determinati requisiti formali nel qual caso tali requisiti dovranno essere rispettati anche nell’accordo simulatorio.
Con riguardo al regime della prova della simulazione del contratto, i terzi sono ammessi alla prova anche per mezzo di testimoni o per presunzioni mentre le parti sono obbligate a produrre la controdichiarazione e potranno essere ammesse alla prova a mezzo di testimoni o per presunzioni soltanto laddove provino di aver smarrito senza colpa il documento contenente l’accordo simulatorio.
Per quanto riguarda, infine, il regime degli effetti sui terzi della simulazione del contratto, deve sottolinearsi come i terzi acquirenti di buona fede dal simulato acquirente prevalgano sempre, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. Nel contrasto tra creditori del simulato alienante e creditori del simulato acquirente, prevalgono i primi solo se il loro credito è anteriore all’atto simulato. I creditori del simulato acquirente prevalgono sempre sulle parti e sui creditori del simulato alienante che abbiano acquistato il loro credito successivamente all’atto simulato. In ogni caso, nel conflitto tra creditori, prevalgono quelli che possano vantare qualche causa legittima di prelazione.
L’azione di simulazione del contratto è un’azione d’accertamento che può essere incardinata dalle parti e da qualsiasi terzo che abbia a risentire n pregiudizio dal contratto simulato (in tal senso è pregiudizio anche la diminuzione della garanzia patrimoniale che assiste il credito).
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