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La risoluzione del contratto per scadenza del termine essenziale art 1457 cc
L’art. 1457 c.c. prevede che, nell’ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, il contratto si risolva di diritto ove sia pattuito un termine essenziale per l’adempimento ed ove la prestazione non venga eseguita nel termine pattuito.

Il termine si considera essenziale sulla base della volontà dei contraenti siccome espressa nell’accordo contrattuale o per la natura della prestazione dedotta in contratto.

La parte nell’interesse della quale sia pattuito il suddetto termine essenziale potrà impedire l’effetto risolutivo automatico dichiarando, nel termine di tre giorni dalla scadenza di tale termine essenziale, di voler comunque esigere la prestazione (si tratta di una dichiarazione negoziale unilaterale e recettizia).
 
La modalità di dispiegamento dell'effetto risolutorio ha a lungo interessato la dottrina che, in particolare, si è interrogata se la risoluzione si realizzi al momento della scadenza del termine salva la possibilità per il creditore di far rivivere il rapporto obbligatorio già estinto nei tre giorni successivi o se, al contrario, l'art. 1457 cc disegni una fattispecie a formazione progressiva nella quale l'effetto risolutorio si realizza solo alla scadenza dei ter giorni successivi alla scadenza del termine essenziale.
 
 Le ulteriori modalità di risoluzione del contratto per inadempimento disciplinate dal codice sono:

la diffida ad adempiere


la clausola risolutiva espressa.


 

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