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La vendita a rate con riserva della proprietà

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Ai sensi dell’art. 1523 c.c., nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

La vendita a rate con riserva di proprietà è stata variamente interpretata in dottrina: come

una vendita risolutivamente condizionata al mancato pagamento integrale delle rate di prezzo,

una vendita obbligatoria nella quale l’effetto traslativo è differito al momento del pagamento dell’ultima rata del prezzo,

una speciale forma di garanzia con la quale al venditore viene attribuito il diritto di riservato dominio a garanzia dell’integrale pagamento delle rate di prezzo.

La vendita a rate con riserva di proprietà può essere opposta ai terzi creditori o aventi causa dall’acquirente ove risulti da atto di data certa e purchè il riservato dominio sia pattuito contestualmente alla vendita (cfr. art. 1524 c.c.).

La vendita a rate con riserva di proprietà, in caso di mancato pagamento delle rate, può essere risolta dal venditore che dovrà restituire le rate di prezzo già ricevute potendo esigere solo un equo compenso per l’uso del bene compravenduto ed il risarcimento del danno. Ove le parti abbiano convenuto che le rate già riscosse possano essere trattenute a titolo di indennizzo, il Giudice potrà equamente ridurre tale indennizzo (cfr. art. 1526 c.c.).

La risoluzione della vendita a rate con riserva di proprietà non può avvenire per il mancato pagamento di una sola rata di prezzo se questa non supera 1/8 del prezzo complessivo convenuto e il compratore mantiene il beneficio del termine con riferimento alle rate successive (cfr. art. 1525 c.c.).

La risoluzione del contratto ha efficacia reale anche nei confronti dei terzi cui il patto è opponibile.

 
 

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