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La vendita con patto di riscatto

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La vendita con patto di riscatto è disciplinata dagli artt. 1500 e ss. del c.c. ed è una compravendita  di beni mobili o immobili caratterizzata dal fatto che il venditore si riserva il diritto di riacquistare l a proprietà del bene a fronte della restituzione del prezzo e delle spese legittimamente fatte per la vendita e di quelle necessarie alla conservazione del bene.

La vendita con patto di riscatto attribuisce, cioè, al venditore un diritto potestativo di riacquistare la proprietà del bene con dichiarazione unilaterale da comunicare all’acquirente entro il termine perentorio di tre anni per i beni mobili ed entro il termine perentorio di cinque anni per i beni immobili (cfr. gli artt. 1501 c.c. e 1503 c.c.) e previo pagamento del prezzo e rimborso delle spese legittimamente fatte per la vendita e di quelle necessarie alla conservazione del bene.

La vendita con patto di riscatto attribuisce al venditore il potere di riscattare il bene anche nei confronti dei terzi ai quali il patto stesso sia opponibile, si tratta, cioè, di un vincolo reale che grava sul bene compravenduto.

Il prezzo del riscatto non può essere superiore al prezzo pattuito per la vendita ed è nullo per l’eccedenza (cfr. l’art. 1500 c.c., secondo comma).

Con la vendita con patto di riscatto, il venditore ha il diritto di riacquistare la proprietà del bene libera da pesi e ipoteche ma è tenuto a mantenere le locazioni che risultino da data certa e che non abbiano durata superiore ai tre anni (cfr. l’art. 1505 c.c.).

Dalla vendita con patto di riscatto va tenuta distinta la vendita con patto di retrovendita con la quale il compratore assume l’obbligazione di rivendere al venditore il bene compravenduto. Il patto di retrovendita, al contrario del patto di riscatto, ha, infatti esclusivamente effetti obbligatori.

 

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