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La vendita obbligatoria

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La vendita obbligatoria è caratterizzata dal fatto che l’effetto traslativo non consegue automaticamente alla conclusione del contratto secondo il principio del consenso traslativo di cui all’art. 1376 c.c. ma è differito nel tempo.

Nella vendita obbligatoria, dunque, l’effetto traslativo è il risultato che si produrrà in futuro per effetto del comportamento obbligatorio del venditore.

Esistono diverse fattispecie di vendita obbligatoria che si caratterizzano per la diversità dell’obbligazione gravante sul venditore al fine di consentire la produzione dell’effetto traslativo.

Una prima forma di vendita obbligatoria è la vendita di cose determinate solo nel genere nella quale l’effetto traslativo si produce solo con l’individuazione del bene a cura del venditore.

Anche la vendita di cose future può rappresentare una forma di vendita obbligatoria allorché la venuta ad esistenza del bene dipende da un comportamento del venditore e non dal caso.

In generale, con riferimento alla vendita di cose future, ove la venuta ad esistenza del bene non dipenda da comportamenti obbligatori del venditore ma dal caso, le parti possono dare vita ad un contratto aleatorio o commutativo (vendita della speranza o vendita della cosa sperata). Se le parti hanno dato vita ad un contratto aleatorio il venditore avrà diritto a ritenere il prezzo ricevuto anche se la cosa non viene ad esistenza, se le parti hanno, invece, dato vita ad un contratto commutativo, la mancata venuta ad esistenza del bene determina la nullità e l’inefficacia del contratto.

Ulteriore forma di vendita obbligatoria è la vendita di cosa altrui. In tale fattispecie, il venditore ha l’obbligo di procurare l’acquisto del bene compravenduto all’acquirente e la sua prestazione potrà consistere alternativamente: a) nel procurare l’acquisto per sé (ed in tal caso si produce automaticamente anche l’effetto traslativo in favore dell’acquirente); b) nel far acquistare la cosa all’originario acquirente direttamente dal terzo proprietario.

Si deve distinguere, poi, tra la vendita di cosa altrui non patologica nella quale la cosa compravenduta è indicata e conosciuta come di proprietà di terzi e la vendita di cosa altrui patologica nella quale l’altrui proprietà sul bene compravenduto viene conosciuta solo successivamente. Nel caso della vendita di cosa altrui patologica, l’acquirente ha diritto di chiedere immediatamente la risoluzione del contratto se il venditore non gli ha, nel frattempo, procurato l’acquisto della proprietà sul bene (cfr. l’art. 1479 c.c.), nel caso della vendita di cosa altrui non patologica, invece, la risoluzione può essere domandata solo se il venditore non ha procurato l’acquisto del bene nel termine indicato nel contratto o in quello stabilito dal giudice.

Può anche verificarsi il caso in cui la vendita sia relativa ad un bene solo parzialmente altrui. In tal caso l’acquirente potrà optare tra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo ex art. 1480 c.c.

 

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