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L'azione revocatoria è la domanda giudiziale con la quale il creditore intende far dichiarare inefficaci nei suoi confronti atti di disposizione del patrimonio da parte del suo debitore che abbiano l'effetto di diminuirne la garanzia patrimoniale pregiudicandone le ragioni.
Il pregiudizio alle ragioni del creditore, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sussiste anche allorchè l'atto dispositivo renda più difficile il soddisfacimento delle ragioni del creditore (così Cass. Civ. n. 20813/2004)
Le condizioni dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., sono:
in caso di atto dispositivo a titolo gratuito anteriore al credito dell'attore in revocatoria, che il debitore abbia posto in essere l'atto di donazione preordinatamente al fine di pregiudicare le ragioni del suo futuro creditore; in caso di atto dispositivo a titolo gratuito posteriore al credito dell'attore in revocatoria, che il debitore fosse consapevole del pregiudizio che l'atto dispositivo recava alle ragioni del suo creditore.
In caso di atti dispositivi a titolo oneroso, la condizione psicologica del debitore, come sopra descritta con riferimento agli atti anteriori o posteriori al sorgere del credito, deve riguardare anche l'avente causa dell'atto dispositivo.
L'onere della prova con riferimento agli stati psicologici del debitore e del terzo è a carico dell'attore in revocatoria e sono, in ogni caso, fatti salvi gli effetti degli acquisti fatti da terzi in buona fede prima della trascrizione della domanda di revocatoria.
Non è soggetto all'azione revocatoria l'adempimento di un debito scaduto.
L'azione revocatoria è, inoltre, soggetta al vincolo del termine di prescrizione di cinque anni dal momento in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo.
Deve sottolinearsi che l'effetto dell'azione revocatoria non è quello di rendere invalido l'atto dispositivo ma quello di rendere inefficace nei confronti dell'attore in revocatoria l'atto stesso, con la conseguenza che lo stesso, in caso di esito positivo della sua iniziativa giudiziale, potrà promuovere l'esecuzione forzata sul bene immobile oggetto dell'atto dispositivo anche se lo stesso fa parte non già del patrimonio del debitore ma di quello del suo avente causa.
In tal senso l'azione revocatoria può essere promossa anche se il credito è sottoposto a termine o a condizione ed anche se vi sia contestazione giudiziale sull'an e sul quantum (in tal caso la giurisprudenza ha affermato che non è necessario sospendere il processo relativo alla revocatoria in attesa della sentenza definitiva riguardante il credito).
La giurisprudenza ha anche affermato la natura gratuita dell'atto di costituzione bilaterale del Fondo patrimoniale ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria.
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