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Il mandato di credito e l'anticresi (art. 1958 c.c. 1960 c.c.)  

   Tra le garanzie personali tipiche, oltre alla fideiussione, vi sono il mandato di credito e l'anticresi.
    Il mandato di credito è l'incarico conferito affinchè il mandatario conceda credito ad un terzo. In tal caso il mandante diventa fideiussore del mandatario in ordine all'obbligazione futura del terzo (cfr. l'art. 1958 c.c.).
    L'art. 1959 c,c, stabilisce che, qualora le condizioni economiche di colui che ha conferito il mandato di credito o del terzo siano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del proprio credito,  il mandatario non possa essere tenuto ad eseguire l'incarico.
    L'anticresi è il contratto con il quale il debitore o un terzo si obbligano a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinchè il creditore ne percepisca i frutti imputandoli al pagamento degli interessi, ove dovuti e del capitale (cfr. l'art. 1960 c.c.).
    E' nullo il patto con il quale, nell'ambito del contratto di anticresi, si conviene che il bene consegnato passi nella proprietà del creditore in caso di mancato pagamento del debito (cfr. art. 1963 c.c.)
     L'anticresi dura finchè il creditore sia stato interamente soddisfatto; in ogni caso la durata non può eccedere i dieci anni (cfr. l'art. 1962 c.c.).
    Il creditore è tenuto a conservare, amministrare e coltivare il fondo e a pagare i pesi e i tributi annui dell'immobile ricevuto in anticresi, potendo liberarsi restituendo l'immobile al debitore (cfr. l'art. 1962 c.c.)

 

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