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tutela fideiussore: la banca ha l'obbligo di buona fede

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La Cassazione ribadisce che nei rapporti di apertura di credito la banca deve comportarsi secondo buona fede a tutela del fideiussore anche durante il corso del rapporto

La questione che la Suprema Corte ha risolto, in senso diverso rispetto alle conclusioni raggiunte dalla Corte d'Appello, è quella dei limiti d'applicazione della tutela del fideiussore di cui all'art. 1956 cc in caso di apertura di credito concessa al debitore garantita con fideiussione.
Come noto, l'art. 1956 cc richiamato prevede la liberazione del fideiussore dall'obbligo di garanzia qualora il creditore garantito faccia credito, senza essere stato preventivamente autorizzato dal fideiussore, conoscendo il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Secondo la Corte d'Appello, onde verificare il peggioramento delle condizioni patrimoniali, occorreva aver riguardo al momento della nascita della convenzione di apertura di credito (o a quello del successivo incremento del credito massimo concesso) e non al successivo momento in cui il credito fosse effettivamente utilizzato dal soggetto garantito.
Secondo la Corte, la banca, nell'ambito di un rapporto convenzionale di apertura di credito, ha l'onere di sospendere la prestazione ove le condizioni patrimoniali del debitore siano peggiorate di modo da mettere a rischio la successiva restituzione della somma in applicazione analogica della norma di cui all'art. 1461 cc.
Detto onere deve essere assolto al fine di mantenere la garanzia prestata dal fideiussore.
E' indubbio, secondo la Suprema Corte, che l'apertura di credito obbliga la banca a tenere a disposizione del correntista la somma convenuta, la cui effettiva utilizzazione è poi rimessa alle scelte unilaterali del correntista medesimo; ma è per effetto di tale concreta utilizzazione che sorge o si incrementa il debito di restituzione cui la garanzia fideiussoria accede.

Cass Civ Sez I 22 ottobre 2010 n 21730
 
Se, nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia.
 

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 2 febbraio 2001 il presidente del Tribunale di Bergamo, accogliendo un ricorso proposto dal Credito Bergamasco s.p.a., emise un decreto ingiuntivo nei confronti della societaa Artime s.n.c. e dei sigg.ri F.L., S., F. e L. C.A., i quali avevano prestato fideiussione a garanzia delle esposizioni debitorie di detta societaa nei confronti della banca ricorrente.
Chiamato a pronunciarsi sulllopposizione degli ingiunti, il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 15 giugno 2004, revocoo il decreto ingiuntivo ed, avendo rideterminato llentitaa del credito azionato, condannoo in solido al pagamento della relativa somma la debitrice principale e, nei limiti delle prestate fideiussioni, tutti i garanti.
Solo i sigg.ri F.L. e C.F. proposero gravame, che fu peroo rigettato dalla Corte ddappello di Brescia con sentenza resa il 6 agosto 2009.
La corte bresciana infatti ritenne infondata la tesi degli appellanti, i quali pretendevano di essere liberati dalla fideiussione perchee la banca aveva consentito alla societaa debitrice principale di ricorrere al credito pur dopo un grave peggioramento delle sue condizioni patrimoniali e finanziarie. A giudizio della corte, non sussistevano nella specie i presupposti per llapplicazione delllart. 1956 c.c. in quanto, dal tempo della prestata fideiussione ((OMISSIS)) a quello in cui essi avevano ricoperto la carica di amministratori della Artime (maggio 1998) per poi cederne le quote ai figli, i sigg.ri F. e C. avevano avuto piena contezza della situazione patrimoniale della societaa, le quali erano peggiorate solo nelllanno 2000 e si erano tradotte in una situazione di vero e proprio dissesto al principio del 2001. Ma era nelllanno 1998 che la banca aveva ampliato llapertura di credito in precedenza concessa alla stessa Artime e le aveva accordato un ulteriore finanziamento, onde - sempre secondo la corte ddappello - le successive variazioni della suaccennata situazione societaria non potevano aver rilievo ai fini della pretesa liberazione dei fideiussori, nee sussistevano i presupposti per chiedere loro la speciale autorizzazione ipotizzata dal citato art. 1956, non essendovi stata erogazione di nuovo credito da parte della banca ma solo utilizzazione ad opera del debitore di un credito giaa concesso.
Inammissibile fu poi reputata dalla corte ddappello la richiesta di dar corso a prove per interrogatorio formale e per testimoni: lluna perchee proposta per la prima volta nel giudizio di gravame, llaltra perchee i capitoli articolati in primo grado nella memoria depositata ai sensi delllart. 184 c.p.c. non erano adeguati in relazione a quanto enunciato nelllatto introduttivo.
Da ultimo, la medesima corte ha disatteso llulteriore rilievo con cui gli appellanti miravano ad avvalersi degli effetti esdebitatori derivanti dalllomologazione del concordato preventivo a suo tempo proposto dalla Artime ai propri debitori. Pretesa esdebitazione della quale la corte ha peroo ritenuto di non poter tenere conto, perchee non eccepita tempestivamente in primo grado e perchee solo tardivamente, in grado ddappello, era stata prodotta la relativa documentazione.
Avverso tale sentenza i sigg.ri F. e C. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati poi anche con memoria, cui il Credito Bergamasco ha replicato con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le eccezioni ddinammissibilitaa del ricorso, preliminarmente sollevate dalla difesa del Credito Bergamasco, non sono fondate.
1.1. Non ee vero che manchi nel ricorso llesposizione sommaria dei fatti di causa. LLesposizione ccee (si vedano, in particolare, le pagg. da 1 a 9 del ricorso) ed ee tale da consentire unnadeguata percezione di quei fatti che risultano rilevanti ai fini delllesame nel merito delle doglianze espresse nel ricorso stesso.
Nee puoo condividersi llaffermazione secondo la quale i motivi del ricorso medesimo costituirebbero la mera replica di quanto giaa sostenuto in sede di merito e non vere e proprie censure alllimpugnata sentenza. La lettura dei suddetti motivi - come il loro successivo esame varraa a dimostrare - consente invece pienamente ddindividuare gli argomenti critici in forza dei quali i ricorrenti invocano la cassazione della decisione assunta dalla corte ddappello.
1.2. Quanto allleccepito difetto di specifica indicazione degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 366 c.p.c., n. 6, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), giova anzitutto rilevare che, in caso di ricorso articolato in piuu motivi o comunque contenente una pluralitaa di censure, un simile difetto va verificato con riguardo a ciascun singolo motivo o a ciascuna singola censura, potendo implicare llinammissibilitaa della doglianza fondata su un determinato atto o documento che il ricorrente abbia omesso di indicare in modo specifico (con llulteriore onere, a pena ddimprocedibilitaa, di depositarlo a norma del successivo art. 369, comma 2, n. 4); ma non necessariamente comporta llinammissibilitaa delllintero ricorso, e quindi anche di altri motivi, o di altre censure, che su specifici atti o documenti non siano invece fondate ed il cui esame da parte del giudice di legittimitaa possa essere compiuto indipendentemente da quelli.
Nella specie - come si avraa modo di vedere - sono state dedotte censure almeno alcune delle quali pongono interrogativi di diritto la cui risposta non presuppone il riferimento a specifici atti o documenti, e tanto basta ad escludere che possa postularsi una generale inammissibilitaa del ricorso. Occorre peraltro anche aggiungere che il ricorso stesso non manca ddindicare in modo specifico i documenti di volta in volta menzionati, nee di puntualizzare quando e dove essi sono stati prodotti: il che ee sufficiente ad integrare il requisito di ammissibilitaa posto dalla citata disposizione delllart. 366, non occorrendo altresii che la specifica indicazione degli atti e dei documenti sia collocata in una distinta sezione del ricorso a cioo dedicata.
1.3. Si avraa modo di constatare infine, attraverso llesame delle singole doglianze in cui il ricorso si articola, come neppure sussistano le cause ddinammissibilitaa ipotizzate dalllart. 360 bis c.p.c..
2. I ricorrenti denunciano, col primo motivo, la violazione degli artt. 1844 e 1956 c.c. oltre a vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Per intendere compiutamente il senso della doglianza occorre ricordare che il citato art. 1956 prevede la liberazione di chi abbia prestato fideiussione per altrui obbligazioni future qualora, senza specifica autorizzazione dello stesso fideiussore, il creditore abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali di costui, tali da rendere piuu difficile il soddisfacimento del credito. Gli odierni ricorrenti, chiamati a rispondere quali fideiussori dei debiti della societaa Artime nei confronti del Credito Bergamasco, hanno invocato detta norma per sottrarsi alle pretese della creditrice. La corte ddappello peroo ha dato loro torto, per una decisiva ragione: perchee llesposizione debitoria della Artime verso la banca traeva origine da una pluralitaa di atti, tra i quali llampliamento di unnapertura di credito, disciplinata dalllart. 1842 c.c. e segg., tutti antecedenti al momento in cui si ee manifestato quel peggioramento della situazione patrimoniale della societaa in presenza del quale avrebbe potuto trovare applicazione la disposizione del menzionato art. 1956.
Non ha reputato invece, la corte, che avesse rilievo il momento in cui detta apertura di credito ee stata effettivamente utilizzata - momento che, secondo i ricorrenti, ee stato successivo alllemergere delle difficoltaa patrimoniali della societaa debitrice - giacchee, a suo giudizio, la garanzia fideiussoria ee legata al sorgere del rapporto obbligatorio, che ssidentifica con llapertura di credito (o con il suo eventuale ampliamento), e non alla fase attuativa di tale rapporto le cui modalitaa di sviluppo, entro i limiti convenuti, restano nella disponibilitaa del debitore.
EE su questa interpretazione (ed applicazione) del citato art. 1956 che si appuntano le critiche dei ricorrenti, i quali sostengono che, viceversa, giacchee llobbligazione garantita sorge solo da quando llapertura di credito viene in concreto utilizzata, non esistendo prima di quel momento alcun credito per restituzione in capo alla banca, llesigenza di tutela del fideiussore sottesa alla norma in questione impone di ritenere che llampliamento delllesposizione del debitore principale, in presenza del quale il fideiussore ee liberato se non vi abbia prestato unnulteriore specifica autorizzazione, si identifichi, in caso di apertura di credito bancario, col momento in cui il maggior credito viene effettivamente utilizzato dal debitore.
Donde la conseguenza che, in ipotesi di peggioramento delle condizioni patrimoniali di questtultimo e di rischio ddinsolvenza da parte sua, il fideiussore non consenziente allloperazione sarebbe liberato dalla garanzia prestata. A tale conclusione condurrebbe, inoltre, anche il principio di buona fede che permea llintera materia contrattuale e del quale i ricorrenti imputano alla corte territoriale di non aver tenuto conto.
2.1. Le censure ora riferite sono fondate, nei termini di cui appresso.
La lettura che la corte ddappello ha dato della piuu volte citata disposizione delllart. 1956 appare, invero, troppo ristretta.
LLipotesi contemplata dalla norma - che cioee il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, abbia "fatto credito" al terzo pur sapendo che le condizioni patrimoniali di costui sono frattanto significativamente peggiorate - non puoo essere riferita alla sola instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore ed il terzo, cui si estenda la garanzia per debiti futuri in precedenza prestata dal fideiussore, ma abbraccia anche il modo in cui il creditore gestisce un rapporto obbligatorio giaa instaurato col terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, quando ne derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio cui ee esposto il garante di non poter piuu utilmente rivalersi sul debitore di quanto eventualmente abbia dovuto corrispondere al creditore.
Convince di cioo anzitutto il fondamento stesso della norma in esame, che costituisce unnapplicazione del principio di buona fede nelllesecuzione dei contratti e percioo onera il creditore di un comportamento coerente con il rispetto di tale principio nella gestione del rapporto debitorio, tale da non ledere ingiustificatamente llinteresse del fideiussore.
DDaltronde, la piuu attenta dottrina ha da tempo posto in luce come la disposizione del citato art. 1956 sia coerente con la regola posta dal precedente art. 1461, che autorizza ciascun contraente a sospendere la propria prestazione quando le condizioni patrimoniali delllaltro sono divenute tali da compromettere la possibilitaa della controprestazione e non sia stata data idonea garanzia. Pur sussistendo tra le due norme differenze evidenti, quella dettata in tema di fideiussione in certo senso presuppone llaltra. Presuppone, cioee, non soltanto che il creditore non debba aprire nuove linee di credito in favore di un debitore divenuto a rischio ddinsolvenza, scaricandone il rischio sul fideiussore, ma anche che, in relazione a rapporti creditori giaa in essere, egli debba avvalersi, ove ne ricorrano gli estremi, degli strumenti di tutela (quello contemplato dal citato art. 1461 o altri analoghi) che llordinamento pone a sua disposizione e che la normale diligenza suggerisce di utilizzare per evitare un incremento delllesposizione debitoria di cui il fideiussore ignaro ed incolpevole finirebbe per sopportare il rischio.
La prospettiva nella quale si collocano le due norme dianzi richiamate - llart. 1461 e llart. 1956 - ee diversa, perchee lluna ee volta a tutelare llinteresse del creditore dal rischio della mancata controprestazione e llaltra ee volta. invece a tutelare llinteresse del fideiussore. Entrambe, peroo, muovono dal medesimo presupposto, costituito dalllaggravamento della situazione patrimoniale del debitore; e quel comportamento, che nella logica delllart. 1461 rappresenta una forma di autotutela e dunque una mera facoltaa per il creditore, si trasforma per il creditore medesimo, quando vi sia stata la prestazione da parte del fideiussore di garanzia per debiti futuri del terzo, in un onere (se vuoi conservare il beneficio della garanzia, salvo che lo stesso fideiussore non lo autorizzi a comportarsi altrimenti), trattandosi in questo caso di tutelare anche e soprattutto il garante, nel quadro del principio di buona fede e del connesso dovere di tutela delllaltro contraente cui giaa si ee fatto cenno sopra.
EE proprio in tale prospettiva, sia pure con riferimento a rapporti debitori aventi causa diversa da quello che viene qui in considerazione, che questa corte ha avuto giaa modo di affermare come, ai fini delllart. 1956 c.c. unnobbligazione futura sia tanto quella inerente ad un rapporto giaa sorto, ma che avraa modo di venire a scadenza dopo che la fideiussione ee prestata, quanto quella inerente ad un rapporto contemplato dalle parti e che sorgeraa se il rapporto verraa in essere. Ed il "far credito", ai fini della norma citata, ee stato inteso non solo come il mettere la controparte nella possibilitaa di disporre di somme di denaro da restituire, ma, ad esempio, anche il lasciare che un rapporto a prestazioni corrispettive si svolga in modo che la controparte continui a ricevere la prestazione a suo favore, senza dal canto suo eseguire la propria (si vedano Cass. 2 marzo 2005, n. 4458, e Cass. 13 febbraio 2009, n. 3525).
LLapplicazione di tali principi ad una fideiussione che acceda ad un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente fa sii che non possa condividersi llaffermazione della corte ddappello secondo cui, ai fini del citato art. 1956, occorrerebbe aver riguardo unicamente alla situazione patrimoniale del debitore al momento della apertura del rapporto, mentre resterebbero del tutto irrilevanti le successive variazioni di tale situazione intervenute al momento della successiva utilizzazione del credito ad opera del correntista. EE indubbio che llapertura di credito obbliga la banca a tenere a disposizione del correntista la somma convenuta, la cui effettiva utilizzazione ee poi rimessa alle scelte unilaterali del correntista medesimo; ma ee per effetto di tale concreta utilizzazione che sorge o si incrementa il debito di restituzione cui la garanzia fideiussoria accede, e si ee giaa visto come llandamento della situazione debitoria nel corso del rapporto obbligatorio in essere tra il creditore ed il terzo non sia affatto irrilevante per verificare se llinteresse del fideiussore sia stato o meno ingiustificatamente pregiudicato.
Ne deriva llenunciazione del seguente principio di diritto: "Se, nelllambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento delllapertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilitaa del debitore medesimo, alla stregua del principio cui si ispira llart. 1956 c.c. la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero llesposizione debitoria, di quegli strumenti ee tenuta ad avvalersi anche a tutela delllinteresse del fideiussore inconsapevole, se non vuoi perdere il beneficio della garanzia, in conformitaa ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia delllaltro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontaa di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia".
3. La conclusione alla quale si ee pervenuti esaminando il primo motivo di ricorso determina, in conseguenza della cassazione delllimpugnata sentenza, llassorbimento del seconde motivo (avendo il difensore dei ricorrenti chiarite, nelllodierna udienza di discussione, che la censura contenuta in detto motivo si riferisce unicamente alla mancata ammissione della prova per testimoni).
La sussistenza dei requisiti di ammissibilitaa e rilevanza dei capitoli di prova testimoniale, infatti, dovraa necessariamente essere riesaminata alla luce del diverso principio di diritto al quale la decisione del giudizio di rinvio saraa ispirata.
Conservano invece attualitaa, ed occorre percioo procedere al loro esame, gli ultimi due motivi del ricorso.
4. In ordine logico conviene vagliare anzitutto il quarto motivo, col quale i ricorrenti lamentano un vizio di omessa o insufficiente motivazione delllimpugnata sentenza, cui imputano di aver trascurato unneccezione di nullitaa per difetto di causa della fideiussione sollevata dagli appellanti; eccezione il cui esame non era precluso dalla sua novitaa, trattandosi di una questione rilevabile anche ddufficio.
4.1. Il motivo ee inammissibile, perchee i ricorrenti non indicano specificamente nee in quale atto del giudizio ddappello avrebbero sollevato lleccezione di nullitaa del cui mancato accoglimento ora si dolgono, nee quale fosse il preciso tenore di tale eccezione e per quale ragione la fideiussione da essi prestata avrebbe dovuto ritenersi priva di causa.
Puoo comunque aggiungersi che, ove si volesse far dipendere lleccepito difetto di causa della fideiussione dalla contemporanea veste di soci illimitatamente responsabili dei fideiussori alllatto della prestazione della garanzia, si tratterebbe di eccezione infondata, alla luce del condivisibile principio enunciato da questa corte nella sentenza n. 26012 del 2007.
5. La violazione delllart. 345 c.p.c. e della L. Fall., art. 184, forma oggetto del terzo motivo di ricorso.
I ricorrenti contestano che lleccezione con la quale avevano invocato a proprio favore, in quanto ex soci della Artime, gli effetti esdebitatori del concordato preventivo di questtultima societaa fosse stata proposta per la prima volta solo in appello e, pur ammettendo di aver prodotto solo in quel grado la sentenza di omologazione del predetto concordato, sostengono di non averlo potuto fare prima in quanto tale sentenza era stata emessa dopo che la presente causa era giaa stata trattenuta in decisione dal tribunale.
4.1. Anche tale motivo di ricorso ee da ritenersi ammissibile, sotto il profilo di cui alllart. 366 c.p.c., n. 6, essendo specificamente indicato llatto (e la pagina) del giudizio di primo grado in cui i ricorrenti affermano di aver sollevato la questione erroneamente poi ritenuta nuova dalla corte ddappello. EE peroo inammissibile sotto un diverso profilo.
Infatti, pur se non si voglia mettere in discussione llorientamento giurisprudenziale che estende gli effetti parzialmente esdebitatori del concordato ai soci illimitatamente responsabili che abbiano prestato fideiussione (cfr. Cass. n. 3749 del 1989 e Cass. n. 1688 del 1999), occorre considerare che gli odierni ricorrenti avevano cessato di esser soci sin dal 12 maggio 1998 (sentenza impugnata, pag. 8) e che la societaa per la quale avevano prestato garanzia ee stata ammessa a procedura concordataria il 12 febbraio 2001 ed il concordato ee stato omologato il 2 marzo 2004 (ricorso, pag. 19).
LLeffetto esdebitatorio del concordato per i ricorrenti non potrebbe, quindi, che esser limitato alle obbligazioni sociali sorte in epoca anteriore al maggio 1998, per le quali soltanto gli ex soci risponderebbero in quanto tali, mentre per quelle successive la loro responsabilitaa deriva unicamente dalla qualitaa di fideiussori, senza alcuna interferenza del concordato sociale, che sicuramente non spiega effetti su chi sia tenuto alla garanzia soltanto in base ad un titolo fideiussorio.
Per valutare la rilevanza e la decisivitaa della questione sollevata nel motivo di ricorso in esame, percioo, sarebbe necessario poter stabilire se e quale parte delllesposizione debitoria della societaa, che ha dato origine al decreto ingiuntivo opposto, fosse maturata giaa in epoca anteriore al maggio 1998; ma i ricorrenti non hanno fornito indicazioni utili a tal fine e neppure espressamente allegato llesistenza di debiti della societaa risalenti a data anteriore al loro recesso.
5. LLimpugnata sentenza deve essere percioo cassata unicamente in relazione al primo motivo di ricorso, con conseguente rinvio alla Corte ddappello di Brescia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimitaa.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo ed inammissibili gli altri, cassa llimpugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte ddappello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimitaa.
Cosii deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2010
 
 




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