| I presupposti dell'azione di contraffazione del brevetto |
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Di seguito le massime di due significative sentenze della Suprema Corte in tema di azione di contraffazione di brevetto. Le sentenze, giungendo a conclusioni opposte in ordine alla fondatezza dell'azione di contraffazione del brevetto, riposano entrambe su un'ottica sostanzialistica della condotta di contraffazione. Ed infatti, con riferimento alla sentenza n. 22495 del 2006, la Suprema Corte ha ravvisato la sussistenza di una contraffazione anche nel produrre e commercializzare solo componenti della invenzione già commercializzata laddove tali componenti ne rappresentino la sostanza inventiva. Cassazione civile sez. I 19 ottobre 2006 n. 22495 Costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale il produrre e commercializzare anche solo le componenti di un macchinario brevettato se queste sono destinate univocamente a far parte di detto macchinario, con la precisazione che per aversi contraffazione in siffatte ipotesi occorre che le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza inventiva di quanto brevettato. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi confermato la sussistenza della contraffazione nella produzione e commercializzazione di particolari dischi, costituenti la parte caratterizzante - "il cuore" - dell'invenzione di un più complesso macchinario, da altri brevettata, e dichiaratamente destinati dal contraffattore alla vendita quali pezzi di ricambio di quel macchinario).
Cassazione civile sez. I 09 settembre 2005 n. 17993
Il carattere della novità dell'invenzione richiede che il trovato,
per una persona esperta del ramo cui si riferisce, non risulti in
modo evidente dallo stato della tecnica e non è escluso dal solo
fatto che due brevetti sono connotati dalla identità della
funzione, ossia permettono di realizzare uno stesso obiettivo
industriale, che ben può essere conseguito mediante differenti
soluzioni tecniche; pertanto, l'accertamento della contraffazione
riposa su un delicato giudizio di valore, riservato al giudice del
merito, che deve essere fondato sulla specifica persuasività della
motivazione la quale, conseguentemente, deve dare conto della
esaustiva valutazione dei possibili indizi, delle risultanze
istruttorie, anzitutto tecniche, e delle contrapposte ragioni delle
parti. (Nella fattispecie, concernente la contraffazione di un
brevetto avente ad oggetto un sistema di rilevazione a distanza del
consumo elettrico dell'utente e di riduzione dell'energia erogata,
la S.C. ha annullato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva
ritenuto fondata la domanda, valorizzando l'identità della funzione
dei brevetti , anziché prendere in esame il profilo delle soluzioni
tecniche con le quali l'invenzione era stata realizzata, senza
considerare compiutamente se lo stato delle conoscenze tecniche
successive al brevetto del quale si lamentava la contraffazione
consentisse appunto una diversa soluzione rispetto a quella oggetto
di quest'ultimo, discostandosi dalle conclusioni del c.t.u., senza
esplicitare le ragioni in grado di dimostrare che il secondo
brevetto non era fondato sull'adozione di una diversa tecnica).
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