| La comunione: la comunione ordinaria e la comunione forzosa |
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La comunione si verifica quando il diritto di proprietà o altro diritto reale
spetta contestualmente a più titolari; in tal caso ciascun comunista è
proprietario (o titolare di altro diritto reale) su una quota ideale
del bene in proporzione alla misura della sua partecipazione; è,
peraltro, possibile, con l'unanime consenso dei partecipanti alla
comunione, stabilire il godimento frazionato del bene comune
per effetto del quale a ciascun comunista spetterà un'individuata
frazione del bene con la conseguenza che la misura del suo diritto sarà
limitata alla frazione assegnata. La comunione, a seconda delle
modalità della sua costituzione, può essere una comunione volontaria (da costituirsi con atto inter vivos o mortis causa) o una comunione legale originata, cioè, da fattispecie individuate dalla legge. Si usa, poi, distinguere la comunione ordinaria, nella quale ciascun comunista ha facoltà di chiedere la divisione dalla comunione forzosa, nella quale analoga facoltà è esclusa. La comunione forzosa si verifica allorchè la legge, in presenza di determinate condizioni di fatto (e, in ipotesi, previo esercizio di apposito diritto potestativo - si pensi alla comunione forzosa del muro di cui all'art. 874 c.c.), stabilisce la costituzione della comunione escludendo la facoltà di domandarne la divisione della comunione; diverso ancora è il caso della comunione incidentale, laddove la costituzione prescinde dalla volontà dei comunisti ma la disciplina rimane quella di una comunione ordinaria (si pensi alla comunione ereditaria che si verifica all'atto dell'apertura della successione). Quanto all'oggetto della comunione, esso, come già accennato, può essere il diritto di proprietà o altro diritto reale. Dottrina e giurisprudenza dominanti escludono la possibilità di una comunione del diritto di servitù mentre si ritiene ammissibile una comunione del diritto d'autore o dei diritti nascenti da invenzione industriale. Si dibatte in dottrina sull'inquadramento dogmatico della comunione. La dottrina tradizionale configura la comunione come un insieme di diritti sul bene di analogo contenuto e commisurati quantitativamente alla quota di partecipazione ideale di ciascun comunista per effetto dei quali ciascuno dei partecipanti può godere del bene medesimo in proporzione alla misura della propria partecipazione essendo nel contempo limitato dall'analogo diritto posseduto dagli altri comunisti. Il nostro ordinamento, infatti, ha recepito una concezione atomistica della comunione ordinaria a mente della quale ciascun titolare vanta un diritto individuale sulla quota ideale proporzionata alla propria partecipazione e può, per l'effetto, alienare la quota, costituire diritti di godimento sulla stessa, rinunciare al diritto con conseguente accrescimento della quota degli altri comunisti o chiedere la divisione della comunione. Si contrappone a tale concezione la cosiddetta comunione a mani riunite che si contraddistingue per l'assenza delle quote e per una più spiccata forma di collettività della proprietà, per la conseguente esclusione del diritto potestativo di domandare la divisione in ogni tempo (si fanno gli esempi del fondo patrimoniale, del maso chiuso e della comunione legale tra coniugi). Secondo autorevole dottrina, la comunione, pur in assenza di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, rappresenta una forma di organizzazione collettiva non personificata, ciò sarebbe confermato dalla natura vincolante delle decisioni assunte dalla maggioranza per la minoranza dissenziente in ordine all'amministrazione ed al miglior godimento della cosa comune.
A mente dell'art. 1101 c.c. le quote dei partecipanti alla comunione, che individuano anche il loro concorso nei vantaggi e negli oneri della comunione stessa, si presumono uguali. Ciascun comunista può fare uso della cosa nella sua interezza purchè non ne alteri la destinazione e purchè non impedisca ad altri di farne parimenti uso (cfr. l'art. 1102 c.c.); inoltre può disporre della propria quota o concedere, sopra di essa, diritti personali di godimento. Secondo autorevole dottrina sarebbero ammissibili atti di disposizione della cosa nella sua interezza da considerarsi come sottoposti alla condizione sospensiva dell'attribuzione della cosa in sede di divisione.Peraltro, qualora la proposta contrattuale si riferisca al bene nella sua interezza senza condizioni, secondo la giurisprudenza sarà necessario il consenso di tutti i comunisti per perfezionare la proposta e successivamente, con accettazione conforme, il contratto; in difetto, la proposta sarà inefficace e la successiva accettazione non perfezionerà alcun contratto, neppure invalido (con conseguente inapplicabilità dell'ar. 1424 cc per la trasformazione del contratto in cessione della quota ideale).
Nella comunione ordinaria ciascun partecipante
deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il
godimento della cosa comune e alle spese deliberate dalla maggioranza,
salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto; la
rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente
approvato la spesa; si tratta, invero, di un'ipotesi di obbligazione
propter rem. A mente dell'art. 1110 c.c., il partecipante alla comunione che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso. Argomenti correlati |












