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La comunione: la comunione ordinaria e la comunione forzosa

 

La comunione si verifica quando il diritto di proprietà o altro diritto reale spetta contestualmente a più titolari; in tal caso ciascun comunista è proprietario (o titolare di altro diritto reale) su una quota ideale del bene in proporzione alla misura della sua partecipazione; è, peraltro, possibile, con l'unanime consenso dei partecipanti alla comunione, stabilire il godimento frazionato del bene comune per effetto del quale a ciascun comunista spetterà un'individuata frazione del bene con la conseguenza che la misura del suo diritto sarà limitata alla frazione assegnata. La comunione, a seconda delle modalità della sua costituzione, può essere una comunione volontaria (da costituirsi con atto inter vivos o mortis causa) o una comunione legale originata, cioè, da fattispecie individuate dalla legge.

Si usa, poi, distinguere la comunione ordinaria, nella quale ciascun comunista ha facoltà di chiedere la divisione dalla comunione forzosa, nella quale analoga facoltà è esclusa. La comunione forzosa si verifica allorchè la legge, in presenza di determinate condizioni di fatto (e, in ipotesi, previo esercizio di apposito diritto potestativo - si pensi alla comunione forzosa del muro di  cui all'art. 874 c.c.), stabilisce la costituzione della comunione escludendo la facoltà di domandarne la divisione della comunione; diverso ancora è il caso della comunione incidentale, laddove la costituzione prescinde dalla volontà dei comunisti ma la disciplina rimane quella di una comunione ordinaria (si pensi alla comunione ereditaria che si verifica all'atto dell'apertura della successione).

Quanto all'oggetto della comunione, esso, come già accennato, può essere il diritto di proprietà o altro diritto reale. Dottrina e giurisprudenza dominanti escludono la possibilità di una comunione del diritto di servitù mentre si ritiene ammissibile una comunione del diritto d'autore o dei diritti nascenti da invenzione industriale.

Si dibatte in dottrina sull'inquadramento dogmatico della comunione. La dottrina tradizionale configura la comunione come un insieme di diritti sul bene di analogo contenuto e commisurati quantitativamente alla quota di partecipazione  ideale di  ciascun comunista per effetto dei quali ciascuno dei partecipanti può godere del bene medesimo in proporzione alla misura della propria partecipazione essendo nel contempo limitato dall'analogo diritto posseduto dagli altri comunisti. Il nostro ordinamento, infatti, ha recepito una concezione atomistica della comunione ordinaria a mente della quale ciascun titolare vanta un diritto individuale sulla quota ideale proporzionata alla propria partecipazione e può, per l'effetto, alienare la quota, costituire diritti di godimento sulla stessa, rinunciare al diritto con conseguente accrescimento della quota degli altri comunisti o chiedere la divisione della comunione. Si contrappone a tale concezione la cosiddetta comunione a mani riunite che si contraddistingue per l'assenza delle quote e per una più spiccata forma di collettività della proprietà, per la conseguente esclusione del diritto potestativo di domandare la divisione in ogni tempo (si fanno gli esempi del fondo patrimoniale, del maso chiuso e della comunione legale tra coniugi). Secondo autorevole dottrina, la comunione, pur in assenza di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, rappresenta una forma di organizzazione collettiva non personificata, ciò sarebbe confermato dalla natura vincolante delle decisioni assunte dalla maggioranza per la minoranza dissenziente in ordine all'amministrazione ed al miglior godimento della cosa comune.


La comunione ordinaria è regolata dagli artt. 1100 e ss del c.c. Innanzitutto l'art. 1100 del c.c. enuclea le modalità di costituzione della comunione che possono essere atti d'autonomia privata (il titolo) o la legge. L'art. 1100 c.c. stabilisce inoltre il principio della derogabilità delle norme sulla comunione di cui agli artt. 1100 c.c. e seguenti; invero, le norme inerenti la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria e quella relativa alla durata massima della clausola d'indivisibilità, sono considerate non derogabili per atto d'autonomia privata (cfr. gli artt. 1105, 1109 e 1111 cc).

A mente dell'art. 1101 c.c. le quote dei partecipanti alla comunione, che individuano anche il loro concorso nei vantaggi e negli oneri della comunione stessa, si presumono uguali. Ciascun comunista può fare uso della cosa nella sua interezza purchè non ne alteri la destinazione e purchè non impedisca ad altri di farne parimenti uso (cfr. l'art. 1102 c.c.); inoltre può disporre della propria quota o concedere, sopra di essa, diritti personali di godimento. Secondo autorevole dottrina sarebbero ammissibili atti di disposizione della cosa nella sua interezza da considerarsi come sottoposti alla condizione sospensiva dell'attribuzione della cosa in sede di divisione.Peraltro, qualora la proposta contrattuale si riferisca al bene nella sua interezza senza condizioni, secondo la giurisprudenza sarà necessario il consenso di tutti i comunisti per perfezionare la proposta e successivamente, con accettazione conforme, il contratto; in difetto, la proposta sarà inefficace e la successiva accettazione non perfezionerà alcun contratto, neppure invalido (con conseguente inapplicabilità dell'ar. 1424 cc per la trasformazione del contratto in cessione della quota ideale).


Sotto il profilo della gestione della cosa comune, occorre distinguere gli atti d'ordinaria amministrazione (nomina dell'amministratore, approvazione del regolamento della comunione, atti che concernono la conservazione ed il migliore godimento della cosa comune) per i quali è necessario il consenso dei comunisti che rappresentino la quota maggioritaria della comunione, dagli atti di straordinaria amministrazione (innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purchè esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti) per i quali è necessario il consenso della maggioranza dei partecipanti che rappresentino la quota dei 2/3 della comunione. È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni. Le deliberazioni della comunione sulla gestione della cosa comune non possono essere adottate se ciascun partecipante non sia stato preventivamente informato circa il loro oggetto e sono impugnabili dinanzi  all'autorità giudiziaria nel termine decadenziale di 30 giorni dalla loro assunzione per la minoranza dissenziente o in quello di 30 giorni dalla loro conoscenza per gli assenti per motivi di merito (ad es in caso di eccessiva onerosità delle spese per innovazioni, in caso di delibera gravemente pregiudizievole per la cosa comune o per la quota di alcuno dei partecipanti). Nelle more della decisione l'Autorità giudiziaria può sospendere il provvedimento impugnato. Ove la comunione si astenga dal compiere gli atti d'ordinaria amministrazione necessari alla conservazione della cosa comune o al suo godimento, ciascun comunista può adire l'autorità giudiziaria affinchè sia ordinato il compimento degli atti necessari. La pronuncia viene emessa in Camera di Consiglio e può comprendere la nomina di un amministratore (cfr. l'art. 1105 c.c.). Ove la delibera riguardi oggetti che esulino dalla competenza decisoria della comunione, ovvero nel caso in cui i quorum stabiliti dalla legge non siano stati rispettati o in caso di omessa convocazione di taluno dei partecipanti la delibera sarà nulla e non vi sarà la necessità di rispetto del termine decadenziale.

Nella comunione ordinaria ciascun partecipante deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e alle spese deliberate dalla maggioranza, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto; la rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa; si tratta, invero, di un'ipotesi di obbligazione propter rem.
Inoltre, il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

A mente dell'art. 1110 c.c., il partecipante alla comunione che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.

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