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Cass Civ 23676/08 in materia di rifiuto delle cure

Cassazione civile  sez. III 15 settembre 2008 n. 23676, della quale si riporta la massima si occupa della delicata questione relativa ai limiti entro i quali è ammissibile un rifiuto alle cure espresso anticipatamente rispetto al momento della concreta insorgenza della malattia. Posta, infatti, la legittimità, ai sensi degli artt. 13 e 32 Cost., di un rifiuto delle cure anche nel caso in cui esse siano vitali, in caso di rifiuto espresso anticipatamente è necessario che sia accertata la serietà del rifiuto ai fini dell'esonero del medico dal potere dovere di intervenire.

Cassazione civile  sez. III 15 settembre 2008 n. 23676 - massima

 Il paziente ha sempre diritto di rifiutare le cure mediche che gli vengono somministrate, anche quando tale rifiuto possa causarne la morte; tuttavia, il dissenso alle cure mediche, per essere valido ed esonerare così il medico dal potere-dovere di intervenire, deve essere espresso, inequivoco ed attuale: non è sufficiente, dunque, una generica manifestazione di dissenso formulata "ex ante" ed in un momento in cui il paziente non era in pericolo di vita, ma è necessario che il dissenso sia manifestato "ex post", ovvero dopo che il paziente sia stato pienamente informato sulla gravità della propria situazione e sui rischi derivanti dal rifiuto delle cure. (Nella specie la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per un valido dissenso in un caso in cui era risultato da un cartellino, rinvenuto addosso al paziente, testimone di Geova, al momento del ricovero, in condizioni di incoscienza, che recava l'indicazione "niente sangue", appunto perché la manifestazione di volontà non risultava essere stata raccolta, in modo inequivoco, dopo aver avuto conoscenza della gravità delle condizioni di salute al momento del ricovero e delle conseguenze prospettabili in caso di omesso trattamento).





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