| Una diffida o una messa in mora sono sufficienti per interrompere l'usucapione?
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 | L'usucapione segue la disciplina della prescrizione in quanto compatibile. In tal senso deve rilevarsi come l'usucapione possa avvenire anche contro la volontà del proprietario o del titolare del diritto reale da usucapire in quanto la corrispondente situazione possessoria è necessaria e sufficiente all'acquisto per usucapione. Per interrompere il corso di quest'ultima è, dunque, necessario lo spossessamento che può avvenire per effetto di un provvedimento giudiziale (in tal senso è idonea ad interrompere l'usucapione un'azione di rivendicazione o, comunque, un'azione incardinata per conseguire la restituzione del bene) oppure l'apprensione materiale del bene (in tale caso, però, il precedente possessore può, entro l'anno, recuperare il possesso del bene che si considererà ininterrotto ai finid ella maturazione del periodo utile ad usucapire). Non è, invece, sufficiente, per i principi sopra esposti, una semplice messa in mora o una semplice diffida per interrompere il corso dell'usucapione.
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