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Art. 1965. Nozione.
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche
concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una
lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o
estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto
della pretesa e della contestazione delle parti.
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