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Art 26 cc |
Il testo dell'articolo 26 del codice civile, il coordinamento dell'attività delle fondazioni
ART 26 CC
Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.
[I]. L'autorità governativa può
disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione
della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà
del fondatore [283].
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