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Art 31 cc |
Articolo 1 del codice civile, la devoluzione dei beni dopo la liquidazione delle associazioni, la posizione dei creditori insoddisfatti
ART 31 CC
Devoluzione dei beni. [I]. I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto [16]. [II]. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni della assemblea che ha stabilito lo scioglimento [213] e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa. [III]. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione [2964 ss.], in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto [2312, 2324, 2495 2].
Cassazione civile sez. II 01 giugno 1993 n. 6099
La soppressione di un ente a termini della l. 4 dicembre 1956 n. 1404 non ne determina l'estinzione, ma segna soltanto il passaggio alla fase della liquidazione, sicché permane la soggettività giuridica dell'ente stesso che resta titolare sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione dei rapporti giuridici, attivi e passivi che ad esso fanno capo, compreso il diritto di accettare l'eredità devolutagli prima della sua soppressione. |