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Art 33 cc |
Articolo 33 del codice civile nel testo in GU la registrazione delle persone giuridiche
Art 33 cc
[Registrazione delle persone giuridiche] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
11 d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il testo recitava:
«[I]. In ogni
provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche. [II].
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto
di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora
sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome
degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
[III] La registrazione può essere disposta anche d'ufficio. [IV]. Gli amministratori
di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta,
rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica,
delle obbligazioni assunte».
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