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Art 37 cc il fondo comune |
Articolo 37 del codice civile il fondo comune delle associazioni e la sua indivisibilità
Art 37 cc
Fondo comune.
[I]. I contributi degli associati
e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione
[600, 786]. Finché
questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo
comune, né pretenderne la quota in caso di recesso [244].
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