| Art. 1546 cc |
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Art. 1546. Responsabilità per debiti ereditari. Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari . |
| Art. 1546 cc |
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Art. 1546. Responsabilità per debiti ereditari. Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari . |