Ricerca




























 


banner_direkta.gif
banner_ratio_iuris.gif
mod_vvisit_counterVisite Oggi1135
mod_vvisit_counterDal 12/06/091460427

 CERCA IN QUESTO SITO

Ricerca personalizzata
Art. 1551 cc
Art. 1551. Inadempimento.

In caso di inadempimento di una delle parti , si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali .
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
 

 CERCA ANCORA IN QUESTO SITO

Ricerca personalizzata
Previdenza Professionisti | Diritto Penale | Diritto Amministrativo | Diritto di Famiglia