| Art. 1557 cc |
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Art. 1557. Impossibilità di restituzione. Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile . |
| Art. 1557 cc |
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Art. 1557. Impossibilità di restituzione. Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile . |