Ricerca




























 


banner_direkta.gif
banner_ratio_iuris.gif
mod_vvisit_counterVisite Oggi1092
mod_vvisit_counterDal 12/06/091460385

 CERCA IN QUESTO SITO

Ricerca personalizzata
Art. 1558 cc
Art. 1558. Disponibilità delle cose.

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo .
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite
 

 CERCA ANCORA IN QUESTO SITO

Ricerca personalizzata
Previdenza Professionisti | Diritto Penale | Diritto Amministrativo | Diritto di Famiglia