| Art. 1558 cc |
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Art. 1558. Disponibilità delle cose. Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo . Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite |












