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Art. 1563 cc
Art. 1563. Scadenza delle singole prestazioni.

Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti .
Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.
 

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