CERCA IN QUESTO SITO

Ricerca personalizzata
Art. 1614 cc |
Art. 1614. Morte dell'inquilino. Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi. |