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Art. 1785-ter cc
Art. 1785-ter. Obbligo di denuncia del danno.

Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.




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