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Decreto Ingiuntivo in Spagna |
Il procedimento monitorio in Spagna non ha la stessa efficacia e rapidità dell'omologo strumento italiano - bisogna procedere con cautela. Articolo redatto da : Abogado Augusto Scerrato Argomenti correlati: il procedimento monitorio e di opposizione a decreto ingiuntivo il procedimento per convalida di sfratto il procedimento sommario di cognizione l'ordinanza ex art 186 ter cpc Sempre piú spesso le imprese italiane che cercano di recuperare crediti in Spagna scelgono di istaurare un giudizio monitorio, essendo inclini a pensare che il decreto ingiuntivo spagnolo abbia stessa efficacia e rapiditá dell'omologo strumento italiano, forse in parte anche “colpevole” il clamore e la risonanza che ha avuto l'introduzione del monitorio europeo con il regolamento n. 1896/2006. In realtá i dissapori ed i ritardi che le imprese italiane registrano nella soddisfazione o recupero dei crediti in Spagna sono in genere causati proprio dall'utilizzo del monitorio spagnolo.
Le linee essenziali del decreto ingiuntivo spagnolo ed italiano sono del tutto simili: entrambi sono procedimenti di carattere speciale che portano all'emananzione da parte del giudice, in assenza di contraddittorio,di un provvedimento di condanna del debitore, sulla base del mero principio di prova documentale apportata dal creditore ( fattura, contratto di prestazione, documento di consegna), quindi in assenza di una vera e propria attivitá probatoria, non celebrandosi pertanto udienze e non realizzadosi alcuna attivitá tecnico difensive come precisazione delle conclusioni e produzione e scambio di memorie.
1) Non esiste nel decreto ingiuntivo spagnolo la possibilitá di chiedere la riduzione dei termini fino a 10 giorni in presenza di giuste cause come previsto nell'art. 641 c.p.c italiano. In generale si puó concludere che il decreto ingiuntivo spagnolo non é uno strumento consigliabile per probremi di dilazione e di ritardo: una volta presentato opposizione ed il corrispondente scritto di giudizio ordinario l'udienza di comparizione e trattazione della causa, chiamata “udiencia previa”, verrá fissata nell'agenda del Tribunale come se si tattasse di un normale giudizio di cognizione appena instaurato, perdendosi cosi il tempo intercorso tra il deposito dell'istanza di decreto ingiuntivo da parte del creditore e l'instaurazione del giudizio ordinario in seguito all'opposizione del debitore; un lasso di tempo che generalmente oscilla tra i 4 o 5 mesi. Inoltre non essendo contemplata dalla legge processuale spagnola la provvisoria esecutivitá del decreto, il monitorio spagnolo si presenta come un strumento non dotato assolutamente della stessa efficacia ed incisivitá di quello italiano. Paradossalemente, quindi, sarebbe consigliabile per il recupero di crediti in Spagna procedere nelle forme del giudizio ordinario o quando ne ricorrano i presupposti, a mezzo di giudizio cambiario, dove sussiste la provvisoria esecutivitá. Le limitazioni rispetto al decreto ingiuntivo italiano inducono a pensare che il giudizio monitorio spagnolo sia uno strumento pensato per piccoli crediti e poco funzionale ed adattabile alle esigenze di recupero di crediti che si generano in ambito commerciale internazionale.
Né tantomeno risulta consigliabile procedere al recupero di crediti in Spagna per mezzo di interposizione di decreto ingiuntivo europeo in quanto come stabilisce l'articolo nº 17 del regolamento comunitario n. 1206/2006: “in caso di opposizione il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria”. Si ripropongono quindi le stesse limitazioni del decreto ingiunto di diritto interno spagnolo, invero, mancanza di provvisoria esecutivitá ed impossibilitá di riduzione dei termini nel giudizio ordinario di opposizione. Argomenti correlati: il procedimento monitorio e di opposizione a decreto ingiuntivo il procedimento per convalida di sfratto il procedimento sommario di cognizione l'ordinanza ex art 186 ter cpc
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