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Il cumulo di rivalutazione e interessi
 
Con riferimento ai debiti di valore, sino al 1995, la giurisprudenza optava per il cumulo pieno, si applicavano, cioè, gli interessi sulla somma rivalutata.
 
Con la sentenza n 1712 del 1995, le SSUU hanno chiarito come nei debiti di valore siano dovuti interessi e rivalutazione e, tuttavia, il risarcimento del danno non può diventare fonte di arricchimento ingiustificato. Ferma la riconduzione dell'interesse nel lucro cessante di cui all'art. 1224 cc, dovevano essere individuate tecniche liquidatorie diverse. La rivalutazione doveva essere applicata per intero mentre, con riferimento al tasso interesse, il giudice potrà, in via equitativa, stabilire un tasso di interesse diverso rispetto a quello legale ovvero applicare il tasso legale sulla somma via via rivalutata.

Con riferimento all'estinzione di debiti di valuta si sono affacciate diverse opinioni; in un primo momento si era sostenuto che, nei debiti di valuta, in considerazione del principio nominalistico, non potesse essere riconosciuto in caso di ritardo nell'adempimento, il maggior danno da svalutazione.
 
Nel 1978, invece, le SSUU avevano sostenuto che il maggior danno da svalutazione monetaria fosse fatto notorio; nel 1979, invece, le SSUU hanno affermato il principio che sia possibile la prova del maggior danno ma hanno escluso che la svalutazione sia un fatto notorio e presunto.

Con una sentenza del 1986, le Sezioni Unite introdussero il sistema delle griglie presuntive, il creditore era tenuto a provare la sua appartenenza ad una determinata categoria (imprenditore, risparmiatore abituale, occasionale o consumatore); ciò posto era possibile richiedere l'applicazione del fatto notorio del maggior danno riferibile a tali specifiche categorie.
 
La giurisprudenza successiva non è stata assolutamente lineare, secondo una prima linea evolutiva il maggior danno era ancorato alla prova dell'appartenenza ad una delle categorie, secondo altra linea evolutiva, invece, era necessario un quid pluris di prova.
 
Con la sentenza n 19499 del 2008, le Sezioni Unite hanno abbandonato il criterio delle griglie presuntive ed hanno affermato la possibilità di conseguire il risarcimento del maggior danno alternativamente con la prova rigorosa del maggior danno subito ovvero allegare il fatto notorio del rendimento superiore dei titoli di stato con scadenza non superiore a 12 mesi rispetto al tasso di interessi legali riconoscendo il surplus tra il valore del tasso legale e il rendimento dei titoli di stato stessi. E' stata anche affermata la possibilità, per il debitore, di provare che tale maggior danno non si sia prodotto (presunzione iuris tantum dunque).

Tra i debiti di valuta, un ruolo a parte è, poi, quello rivestito dai crediti di lavoro e, in tale categoria, è doverosa un'ulteriore partizione tra i crediti da lavoro dipendente relativi a rapporti di lavoro dipendente privato e pubblico.
 
Con la legge n. 724 del 1994 - art 22 comma 36 (finanziaria 1995) è stato previsto che, nei rapporti di lavoro dipendente, sia dovuta alternativamente la rivalutazione o, ove superiori, gli interessi.
 
Nel 2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui ha riguardato anche i crediti di lavoro derivanti da rapporti di lavoro dipendente privato atteso l'inserimento della norma nella finanziaria del 1995 e la sua ininfluenza, in parte qua, sul bilancio dello Stato.

 


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