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art 1 c.c. - la capacitą giuridica |
Articolo 1 del codice civile l'acquisto della capacità giuridica da parte del nato e del nascituro
Capacità giuridica (1).
[I]. La capacità giuridica si
acquista dal momento della nascita [22 Cost.].
[II]. I diritti che la legge riconosce
a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita [254, 320, 462, 784 c.c.].
(1) Gli artt. 1
r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 e 3
d.lgs.lt. 14 settembre 1944, n. 287 hanno abrogato l'originario comma
3 dell'articolo, che recitava: «Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti
dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali».
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