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Articolo 1 legge n 604 del 1966 |
Articolo 1 della legge n 604 del 1966 in materia di licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 1 legge n 604 del 1966 Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento, e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo
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