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Art 1178 cc |
Art 1178 cc
Obbligazione generica.
[I]. Quando l'obbligazione ha
per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore
deve prestare cose di qualità non inferiore alla media [664, 1378].
Cassazione civile
sez. II 04 febbraio 1992 n. 1194
Anche rispetto ai beni immobili, per loro natura infungibili e quindi
insuscettibili di essere considerati senza specificazione, è
configurabile la vendita di "genus" con riferimento al "genus
limitatum", come nel caso di vendita di una porzione solo
quantitativamente indicata compresa nella maggiore estensione di un
fondo. In tale caso il venditore altro non deve fare che prestare il
"genus limitatum" attenendosi al disposto dell'art. 1178 c.c.,
secondo cui, quando l'obbligazione ha per oggetto cose determinate
solo nel "genus", il debitore deve prestare cose di qualità non
inferiore alla media.
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