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art. 2 c.c. |
Articolo 2 del codice civile - la maggiore età e l'acquisto della cpacità giuridica
Maggiore età. Capacità di agire (1).
[I]. La maggiore età è fissata
al compimento del diciottesimo anno [48 Cost.].
Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per
i quali non sia stabilita una età diversa [842, 90, 165, 2505, 2642, 291, 390, 774 c.c. ].
[II]. Sono salve le leggi speciali
che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio
lavoro [324, 375, 901 c. nav.]. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio
dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
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