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Art 52 cc |
Art 52 cc
Effetti della immissione nel possesso temporaneo.
[I]. L'immissione nel possesso
temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario
dei beni [769 ss. c.p.c.].
[II]. Essa attribuisce a coloro
che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente,
la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni
nei limiti stabiliti nell'articolo seguente [725 c.p.c.].
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