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art 54 c.c. |
Articolo 54 del codice civile, limiti alla disponibilità dei beni dell'assente
Art 54 cc
Limiti alla disponibilità dei beni.
[I]. Coloro che hanno ottenuto
l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli
o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta
dal tribunale.
[II]. Il tribunale nell'autorizzare
questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.
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