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art 56 cc |
art. 56 cc
Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza.
[I]. Se durante il possesso temporaneo
l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della
dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per
la conservazione del patrimonio a norma dell'articolo 48.
[II]. I possessori temporanei
dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in
mora [1219] continuano a godere i vantaggi attribuiti
dagli articoli 52 e 53,
e gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 54 restano
irrevocabili.
[III]. Se l'assenza è stata volontaria
e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite
riservategli dalla norma dell'articolo 53.
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