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art 57 cc |
art 57 cc
Prova della morte dell'assente.
[I]. Se durante il possesso temporaneo
è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro
che al momento della morte erano suoi eredi o legatari [456].
[II]. Si applica anche in questo
caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
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