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donazione cosa altrui e usucapione abbreviata
La sentenza della Suprema Corte, sul particolare tema della donazione di cosa altrui, ha enunciato il principio, contrario a quello già affermato da Cass n 1596 del 2001, secondo cui tale negozio è affetto da nullità al pari della donazione di cosa futura ex art. 771 cc ispirandosi al medesimo criterio di limitare le attribuzioni gratuite ai diritti che siano già presenti nel patrimonio del donante. Ha, però, condiviso le conclusioni già raggiunte dalla citata sentenza in ordine all'idoneità della donazione di cosa altrui a costituire titolo per l'usucapione abbreviata. La Suprema Corte giunge a tale conclusione sul rilievo che la peculiare nullità che caratterizza la donazione di cosa altrui investe proprio la legittimazione del donante a disporre della cosa, tanto che se il medesimo fosse stato proprietario di essa l'effetto traslativo si sarebbe prodotto. Essendo dunque il vizio non strutturale ma funzionale e legato alla legittimazione a disporre della cosa, il titolo potrà, sul piano astratto, essere considerato idoneo al trasferimento e, conseguentemente, determinare l'effetto acquisitivo per usucapione abbreviata.

Cassazione Civile  Sez. II del 05 maggio 2009 n. 10356
La donazione di un bene altrui è nulla, atteso che il divieto di donazione di beni futuri ex art. 771 c.c. comprende tutti gli atti perfezionatisi prima che il loro oggetto entri nel patrimonio del donante e non i soli beni non ancora esistenti in natura; tuttavia, tale negozio, quando conformato in termini di atto di alienazione, stante l'ignoranza delle parti circa l'alienità della res donata, è suscettibile di fungere da titulus adquirendi ai fini dell'usucapione abbreviata ai sensi dell'art. 1159 c.c., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisito del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.

 

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